Premessa
Le nuove disposizioni introdotte dal Collegato Lavoro, Legge 183/2010 hanno modificato radicalmente lo scenario già presente in Italia, andando a variare i meccanismi previsti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sull’obbligatorietà della procedura conciliativa. Dal 24 novembre 2010, quindi, con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro è tornato, nel nostro ordinamento, il tentativo facoltativo di conciliazione ed insieme ad esso è stato valorizzato l’istituto dell’arbitrato, considerati come strumenti in grado di deflazionare le controversie giudiziarie di lavoro.
In linea generale le opzioni a disposizione delle parti in caso di controversia sono molteplici:
- ricorso giudiziale: ricorso al Tribunale del lavoro competente nei termini prescrizionali;
- tentativo di conciliazione: amministrativa presso la DPL o sindacale;
- arbitrato presso la DPL: quando non riesce la conciliazione o quando durante la stessa si ritiene più utile questa strada;
- arbitrato irrituale: presso un collegio arbitrale privato i cui membri sono nominati dalle parti.
Analizzando di seguito sia il tentativo di conciliazione amministrativa presso la DPL che quello proposto in sede sindacale si può valutare quali sono stati i riflessi in materia causati dall’introduzione del Collegato Lavoro, e quindi valutare, a seconda della controversia da risolvere, la miglior strada da percorrere in sede di conciliazione.
Data ultimo aggiornamento: 04/09/2011 19:58
