Aborto
L’ aborto nel rapporto di lavoro è un evento gestito in maniera differente a seconda del suo verificarsi, ovvero se prima o dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione.
Nel caso in cui l’ aborto si verifichi prima del 180° giorno si applica il regime della malattia, per cui la lavoratrice, che è tenuta a presentare al datore la certificazione rilasciata dal medico di base convenzionato, avrà diritto a:
Nel caso in cui l’ aborto si verifichi prima del 180° giorno si applica il regime della malattia, per cui la lavoratrice, che è tenuta a presentare al datore la certificazione rilasciata dal medico di base convenzionato, avrà diritto a:
• Trattamento economico di malattia
• Non computabilità dei giorni in questione nel periodo di comporto.
Nel caso in cui l’ aborto intercorre successivamente al 180° giorno è equiparato al parto, per tanto rientra nel regime dell’evento maternità e la lavoratrice avrà diritto a:
• Astensione obbligatoria per 3 mesi successivi all’evento
• Indennità economica
In capo al datore di lavoro vige il divieto di adibizione della lavoratrice al lavoro, la cui inosservanza comporta sanzioni di natura penale.
Il recente Collegato Lavoro ha stabilito che nei casi di aborto successivo al 180° giorno, ovvero nell’ipotesi di decesso del bambino alla nascita, le lavoratrici possono decidere la ripresa dell’attività lavorativa in qualsiasi momento, purché diano un preavviso di dieci giorni e presentino un doppio certificato del medico specialista che attesti l’idoneità fisica alla ripresa del lavoro.
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