Accertamento sanitario di controllo


E’ vietato l’ accertamento sanitario di controllo da parte del datore di lavoro sull’infermità per malattia o infortunio del dipendente.

L’ accertamento sanitario di controllo, infatti, deve essere obbligatoriamente effettuato da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale deve essere effettuato l’ accertamento sanitario di controllo è espressamente previsto dalla legge e va dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o i festivi.

Nel caso di assenza del dipendente la richiesta di visita di controllo può essere formulata sin dal primo giorno dell'assenza.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.