Adozione e affidamento
Adozione e affidamento di minori italiani o stranieri sono eventi rispetto ai quali l'ordinamento garantisce un'ampia tutela ai genitori.
Adozione e affidamento di bambini, infatti, comporta per i genitori adottivi o affidatari il riconoscimento degli stessi istituti legati al rapporto di lavoro che l’ordinamento prevede per i genitori naturali che lavorano.
In caso di adozione e affidamento viene garantito ai genitori il diritto di godere:
- maternità obbligatoria e relativo trattamento economico per i primi 5 mesi successivi all’ingresso del bambino sia in caso di adozione nazionale che internazionale; in quest’ultimo caso l’astensione può essere anche frazionata per permettere la permanenza all’estero; in caso di affidamento l’astensione obbligatoria ha una durata di 3 mesi;
- congedo di paternità, qualora non sia chiesto dalla madre anche in caso di adozione e affidamento;
- congedo parentale,entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione e affidamento;
- riposi per allattamento;
- congedo per malattia del figlio.
Da quanto evidenziato deriva che nei casi di adozione e affidamento l’ordinamento impone il pieno rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale tra i genitori naturali ed i genitori affidatari o adottivi.
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Adozione e affidamento di bambini, infatti, comporta per i genitori adottivi o affidatari il riconoscimento degli stessi istituti legati al rapporto di lavoro che l’ordinamento prevede per i genitori naturali che lavorano.
In caso di adozione e affidamento viene garantito ai genitori il diritto di godere:
- maternità obbligatoria e relativo trattamento economico per i primi 5 mesi successivi all’ingresso del bambino sia in caso di adozione nazionale che internazionale; in quest’ultimo caso l’astensione può essere anche frazionata per permettere la permanenza all’estero; in caso di affidamento l’astensione obbligatoria ha una durata di 3 mesi;
- congedo di paternità, qualora non sia chiesto dalla madre anche in caso di adozione e affidamento;
- congedo parentale,entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione e affidamento;
- riposi per allattamento;
- congedo per malattia del figlio.
Da quanto evidenziato deriva che nei casi di adozione e affidamento l’ordinamento impone il pieno rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale tra i genitori naturali ed i genitori affidatari o adottivi.
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