Anticipazione TFR
A partire dal 1982 è stata prevista la possibilità per il lavoratore di ottenere la liquidazione di un' anticipazione del TFR.
Nella precedente normativa era negata al lavoratore ogni possibilità di richiedere un'anticipazione del TFR.
Oggigiorno, invece, ciascun prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza del rapporto di lavoro, un' anticipazione del TFR non superiore al 70% cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Si sottolinea che il lavoratore può chiedere un' anticipazione del TFR una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
L' anticipazione del TFR nella misura massima del 70% deve essere giustificata dalle seguenti motivazioni:
- spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari;
- acquisto della prima casa per se o per i figli;
- spese durante il periodo di congedo parentale;
- spese durante un periodo di formazione.
Il datore di lavoro può concedere un' anticipazione del TFR entro il 10% degli aventi titolo e comunque entro il massimo del 4% del totale del personale dell'azienda.
