Apprendistato


L' apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista nel corso del quale l’apprendista è impegnato:
 
  • nel compimento di un percorso formativo per l’acquisizione di una qualificazione professionale;
  • nello svolgimento delle attività lavorative.

La ratio del contratto di apprendistato è di permettere ad un giovane lavoratore il raggiungimento di una qualifica professionale attraverso un periodo di formazione direttamente sul posto di lavoro dove svolgere effettivamente mansioni pratiche.

Elemento caratterizzante del contratto di apprendistato è l'obbligo del datore di lavoro di fornire adeguata formazione all'apprendista che gli consenta realmente il raggiungimento della qualifica professionale in cambio della prestazione lavorativa.

Inoltre, al contratto di apprendistato sono connessi incentivi economici sia sotto il profilo della contribuzione, poichè la normativa prevede delle aliquote contributive ridotte, sia sotto il profilo della retribuzione, dal momento che l'apprendista può essere sottoinquadrato di due livelli inferiori rispetto a quello spettante.

Sono previste tre tipologie di contratti di apprendistato:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è destinato agli studenti con almeno 15 anni di età ed è utilizzabile anche per il conseguimento della qualifica o del diploma;
  • Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per il conseguimento di una qualifica mediante apprendimento tecnico-professionale e formazione sul lavoro destinato ai giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni di età (29 e 364 giorni). E’ prevista la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione della durata di 120 ore annue con obbligo di registrazione della formazione svolta nel libretto formativo del lavoratore.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca destinato a giovani di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni di età
  1. per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi dottorati di ricerca;
  2. per una specializzazione tecnica superiore ai sensi dell'art. 69 della legge n. 144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008; 
  3. praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionale. Tale tipologia, allo stato attuale, non è attivabile poichè non è stato ancora pubblicato sulla G.U. il nuovo T.U. sull' apprendistato.

Di recente, infatti, è stata emanato un nuovo T.U. sull' apprendistato che novella e sostituisce la disciplina in materia, anche se non risulta entrato in vigore dal momento che non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità del T.U. sull'apprendistato si segnala:

  • conferma della natura a tempo indeterminato del contratto di apprendistato
  • viene prevista la possibilità di finanziare percorsi formativi aziendali degli apprendisti attraverso i fondi paritetici interprofessionali;
  • le assenze involontarie per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto che superino i 30 giorni posticipano la scadenza dell' apprendistato;
  • divieto di retribuzione a cottimo;
  • presenza di un tutore o referente aziendale;
  • registrazione nel libretto formativo del cittadinodella formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita .

L' apprendistato è tra le categorie delle assunzioni agevolate.