Assenze per malattia del figlio
Ad entrambi i genitori, è riconosciuto il diritto di assenza dal lavoro per periodi corrispondenti alla malattia del figlio di età non superiore a tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì il diritto di assenza dal lavoro per la malattia di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno.
Per fruire dei succitati congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
In caso di assenza per malattia del figlio non si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo sulla malattia del lavoratore, per cui né l'INPS né la Direzione Provinciale del Lavoro sono tenuti ad effettuare controlli sullo stato di malattia del figlio per giustificare l'assenza del genitore.
Le assenze per malattia del figlio non sono né retribuite dal datore di lavoro né indennizzate dall' INPS.
La giurisprudenza ha precisato che la nozione di malattia comprende non soltanto la fase acuta di alterazione patologica in atto ma anche quella della convalescenza in cui il bambino, dopo il superamento dei sintomi acuti, deve ancora recuperare le proprie normali condizioni psico – fisiche.
