Attività accessorie all'attività lavorativa
Le attività accessorie all'attività lavorativa sono quelle attività strettamente connesse e correlate all'attività principale.
Nell'ambito di un rapporto di lavoro deve ritenersi retribuibile tutto il complesso di attività che il lavoratore deve compiere per espressa volontà del datore di lavoro, per cui anche le attività accesorie all'attività lavorativa sono retribuibili.
E' considerata attività accessoria all'attività lavorativa il tempo di viaggio per raggiungere il posto di lavoro che è computabile come prestazione lavorativa, però, solo se prestato in dipendenza del rapporto di lavoro e sia funzionale allo stesso perchè indispensabile all'a prestazione principale (C. Cass. sent. n. 5775/03 - sent. n. 5701/04 - sent. n. 5496/06).
Nell'ambito di un rapporto di lavoro deve ritenersi retribuibile tutto il complesso di attività che il lavoratore deve compiere per espressa volontà del datore di lavoro, per cui anche le attività accesorie all'attività lavorativa sono retribuibili.
E' considerata attività accessoria all'attività lavorativa il tempo di viaggio per raggiungere il posto di lavoro che è computabile come prestazione lavorativa, però, solo se prestato in dipendenza del rapporto di lavoro e sia funzionale allo stesso perchè indispensabile all'a prestazione principale (C. Cass. sent. n. 5775/03 - sent. n. 5701/04 - sent. n. 5496/06).
Lo stesso vale per l'ipotesi in cui il dipendente debba recarsi in un luogo cd di raduno contenente attrezzi e/o dove ci sono gli spogliatoi: rientra nell'orario di lavoro, per cui sono considerate attività accessorie all'attività lavorativa, solo se sia indispensabile e risponda a esigenze organizzative.
Un'altra tipica attività accessoria all' attività lavorativa è il cd tempo tuta per la vestizione e svestizione. Anche in questo caso si ritiene che il tempo tuta rientra nell'orario di lavoro quando il dipendente non ha la libertà di scegliere dove e quando indossare la divisa, per cui risulta un'attività diretta dal datore rispondente al suo potere direttivo.
Sono considerate attività accessorie all' attività lavorativa anche le pause giornaliere della durata non inferiore a dieci minuti consecutivi, che sono un diritto per il lavoratore e devono essere concesse quando l'orario giornaliero ecceda il limite delle sei ore.
