Cassa integrazione guadagni in deroga
Data ultimo aggiornamento: 20/10/2011 19:43
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga tutti i lavoratori:
- che non abbiano diritto agli interventi ordinari di integrazione salariale, laddove non vi sia intervento integrativo da parte degli Enti Bilaterali;
- dopo aver esaurito gli interventi ordinari previsti in caso di sospensione del rapporto di lavoro e in presenza di intervento integrativo degli Enti Bilaterali.
Possono beneficiare della cassa integrazione in deroga:
- tutte le tipologie di lavoro subordinato;
- contratti di apprendistato;
- contratti di somministrazione.
- lavoratori a domicilio
Requisiti
Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga si applicano i requisiti soggettivi per accedere al beneficio dei relativi trattamenti pertanto l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento (art.8, comma 3, D.L. n. 86/1988).
Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva, l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata, sempre che:
- non si tratti di redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni;
- il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
- il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).
Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi quelli “in deroga”, è, altresì, subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.
Per quanto riguarda invece i lavoratori somministrati si precisa che la valutazione dei requisiti per l’accesso alla cassa integrazione in deroga a tali lavoratori debba avvenire con le seguenti modalità:
- l’anzianità di servizio utile va considerata come anzianità di lavoro maturata nel settore presso una o più Agenzie in quanto datori di lavoro;
- stante la natura temporanea delle prestazioni e le discontinuità lavorative intercorrenti tra le stesse, i periodi di lavoro utili vanno considerati, come periodi cumulabili tra di loro all’interno del periodo di riferimento previsto.
