Formazione e riqualificazione professionale
Data ultimo aggiornamento: 20/10/2011 19:43
In via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di prestazioni a sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.
Possono rientrare in progetti di formazione o riqualificazione professionale i lavoratori, in costanza di rapporto di lavoro che percepiscono le seguenti prestazioni a sostegno del reddito:
- lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) (legge n. 164/1975);
- lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (legge n. 223/1991);
- lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà (articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984);
- lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
- lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, co. 1, del DL n. 185/2008, conv. con mod. nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.
Le aziende interessate, devono sottoscrivere uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro e, dove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Qualora i lavoratori interessati siano percettori di ammortizzatori sociali in deroga, l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia Autonoma.
Entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ed in ogni caso prima dell’inizio della formazione, il datore di lavoro, utilizzando apposito modello predisposto dall’INPS, deve comunicare all’ufficio INPS che eroga/autorizza la prestazione di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti di formazione.
Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato:
- il contenuto della formazione,
- la durata della stessa,
- le modalità di svolgimento,
A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti che hanno stipulato l’accordo, un'informativa relativa a:
- avvenuta realizzazione del progetto formativo,
- elenco dei lavoratori formati
- esiti dell’apprendimento.
Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.
L'INPS provvede, ad accreditare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.
