Mobilità in deroga

Data ultimo aggiornamento: 20/10/2011 19:43

Anche per l'anno 2011, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Campo di applicazione

Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate con riferimento:

  • a tutte le tipologie di lavoro subordinato;
  • ai contratti di apprendistato;
  • ai contratti di somministrazione.

Requisiti

Per poter beneficiare del trattamento di mobilità in deroga è necessario far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine .

Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva, l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata, sempre che:

  • non si tratti di redditi derivanti dall’ esercizio di arti o professioni;
  • il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
  • il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).

Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi quelli “in deroga”, è, altresì, subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Durata

La durata del trattamento di mobilità in deroga non può eccedere complessivamente il periodo massimo di 12 mesi.

Misura

L'ammontare dell'indennità di mobilità in deroga è equivalente al trattamento di mobilità ordinaria.



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