Mobilità in deroga
Data ultimo aggiornamento: 20/10/2011 19:43
Anche per l'anno 2011, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Campo di applicazione
Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate con riferimento:
- a tutte le tipologie di lavoro subordinato;
- ai contratti di apprendistato;
- ai contratti di somministrazione.
Requisiti
Per poter beneficiare del trattamento di mobilità in deroga è necessario far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine .
Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva, l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata, sempre che:
- non si tratti di redditi derivanti dall’ esercizio di arti o professioni;
- il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
- il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).
Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi quelli “in deroga”, è, altresì, subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.
Durata
La durata del trattamento di mobilità in deroga non può eccedere complessivamente il periodo massimo di 12 mesi.
Misura
L'ammontare dell'indennità di mobilità in deroga è equivalente al trattamento di mobilità ordinaria.
