- pagamento

Data ultimo aggiornamento: 20/10/2011 19:43

Anticipazione da parte dell'INPS    

In via sperimentale per il periodo 2009-2010 e 2011, l’INPS, sulla base della domanda dell'azienda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dall’elenco dei beneficiari, è autorizzato ad anticipare la prestazione per un periodo massimo di 4 mesi, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.

Il datore di lavoro deve presentare in via telematica la domanda di anticipazione all’INPS e contestualmente alla Regione (o, a seconda della competenza, alla Direzione Regionale del Lavoro) la domanda di autorizzazione alla CIG in deroga.

Pagamento diretto al lavoratore

I pagamenti relativi alle domande di CIG in deroga per cui non è richiesto dall’azienda il pagamento anticipato da parte dell'Inps saranno sospesi, in attesa del relativo provvedimento di autorizzazione emanato dalla Regione.

Decadenza

Decade dal diritto alla prestazione il lavoratore in CIG in deroga che svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne dato preventiva comunicazione alla Struttura INPS territorialmente competente.

Cumulabilità

Ai fini della cumulabilità dell'integrazione salariale in deroga con un'attività lavorativa retribuita valgono le medesime disposizioni previste per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO e CIGS).

Per gli anni 2009, 2010 e 2011 la CIG in deroga è dunque cumulabile solo con i compensi derivanti dai "voucher o buoni lavoro" (lavoro accessorio). 

Fino a  un massimo di € 3.000 per anno solare è possibile un cumulo totale delle prestazioni, senza interruzione o sospensione delle stesse e senza obbligo di comunicazione all’INPS.

Oltre i € 3.000 è consentito un cumulo parziale con le prestazioni e vige l'obbligo di comunicazione preventiva all’ INPS.

Incentivi all'autoimprenditorialità

Il Legislatore offre un incentivo economico ai lavoratori destinatari di trattamenti  in deroga di sostegno al reddito che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa .

L’incentivo consiste nell'anticipare al lavoratore un numero di mensilità o di giornate di CIGS in deroga spettanti e non ancora percepite al momento della presentazione della domanda di anticipazione.

La domanda deve essere presentata, utilizzando l'apposito modello, alla sede INPS territorialmente competente, entro i termini di fruizione del trattamento medesimo, specificando l’ attività da intraprendere.

Dopo aver verificato il diritto all’ammortizzatore sociale in deroga e quantificato il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità o di giornate autorizzate e non pagate, l’erogazione  avviene in due fasi:

  • il 25% di quanto spettante viene erogato al momento della presentazione della domanda ;
  • il restante 75% viene erogato a seguito della presentazione della documentazione attestante l’avvio dell'attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di micro impresa, o l’associazione in cooperativa;

Nel caso di associazione in cooperativa, se il lavoratore instaura con la stessa un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta alla cooperativa oppure al lavoratore a condizione che venga conferito al capitale sociale della cooperativa.

Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda di anticipazione del trattamento da parte dell’Inps, il lavoratore deve presentare entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede Inps competente.


 

 



Altre guide pratiche