Premessa
Data ultimo aggiornamento: 20/10/2011 19:43
Gli ammortizzatori sociali in deroga
Per fronteggiare la crisi economica in atto il Legislatore, oltre ad interventi in campo economico per sorreggere le imprese, ha previsto una serie di provvedimenti atti a sostenere il reddito dei lavoratori in deroga alla normativa vigente.
Per l'anno 2010 e per l'anno 2011 dunque, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, è stata dunque prevista la possibilità di concedere, anche senza soluzione di continuità, trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Gli ammortizzatori sociali in deroga prevedono il riconoscimento di un sostegno al reddito, sotto forma di:
- cassa integrazione guadagni, in caso di mantenimento del rapporto di lavoro
- di mobilità, in caso di perdita del posto di lavoro.
Questi interventi a sostegno del reddito sono rivolti ai lavoratori/alle lavoratrici dipendenti da imprese che non possono accedere agli ammortizzatori previsti dalla legislazione ordinaria.
Questo strumento è stato introdotto per la prima volta dalla L. n. 350/2003, tuttavia, la legge finanziaria 2009 e soprattutto il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella L. n. 2 del 28 gennaio 2009, successivamente modificata dalla L. n. 33 del 9 aprile 2009 e dalla L. n. 191 del 23 dicembre 2009, hanno introdotto numerose modifiche e ampliamenti del campo di applicazione della previgente normativa.
L' onere finanziario dei trattamenti viene così ripartito:
- il 70% del sostegno al reddito dei lavoratori/delle lavoratrici e l’intera contribuzione figurativa sono a carico delle risorse attribuite dallo Stato a ciascuna regione;
- il restante 30% del sostegno al reddito è a carico delle Regioni, attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo, unitamente ad interventi di valore almeno pari di politiche attive del lavoro per gli stessi lavoratori/le stesse lavoratrici che beneficiano del trattamento di integrazione salariale o di mobilità in deroga.
L’ indennità viene pagata ai lavoratori e alle lavoratrici dall’INPS, con la quale la Regione ha sottoscritto apposita convenzione ed al quale vengono trasferite le risorse di competenza regionale e i periodi di fruizione della CIG e della mobilità in deroga possono sommarsi tra loro.
Le imprese che hanno più sedi nel territorio nazionale, qualora intendano richiedere contemporaneamente la CIG o la mobilità in deroga per unità produttive site in diverse regioni, devono rivolgersi al Ministero del Lavoro.
Le decisioni sull’individuazione dei lavoratori/delle lavoratrici destinatari/e dei trattamenti, l’utilizzo temporale degli stessi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionali sono demandati ad accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, sulla base delle esigenze verificate sul territorio.
