Rapporti tra legge, contratto collettivo e contratto individuale
Data ultimo aggiornamento: 04/09/2011 21:00
In vero, alla norma legale spetta il compito di fissare il trattamento minimo inderogabile a favore del prestatore di lavoro, mentre quella convenzionale può ampliare in senso migliorativo le soglie di tutela oppure disciplinare le materie riservate alla competenza della contrattazione collettiva o quelle che il legislatore ha deciso di non regolare per una forma di volontaria astensione.
Da quanto finora detto, consegue come necessario corollario che le clausole dei contratti collettivi che si rivelassero peggiorative rispetto al trattamento minimo legale devono essere considerate nulle in virtù dell'articolo 1418, comma I, c.c..
In taluni casi, tuttavia, il legislatore attribuisce alla contrattazione collettiva il potere di derogare in senso peggiorativo alla disciplina legale, come ad esempio quanto previsto dall'art. 2120, comma 2, c.c., dall'articolo 4, comma 11, L. n.223 del 1991 e dall'articolo 5 D.L. n. 510/1996.
Appare, in questo caso, importante sottolineare come tale previsione costituisca senz'altro un'eccezione che, in quanto tale, conferma la regola generale dell'inderogabilità in peius della legge da parte della contrattazione collettiva.
Pertanto, in caso di conflitto tra le due fonti, la legge continua a prevalere sul contratto collettivo, salvo che il contratto indroduca un trattamento migliorativo a favore dei lavoratori rispetto a quello previsto dalla legge.
