Licenziamenti - Orientamenti Giurisprudenziali

Cassazione, sent. N. 25353 del 2009
Dopo l’entrata in vigore della legge_223_1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell’impresa (più di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5), all’arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti ed essendo strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell’operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale.
Dopo l’entrata in vigore della legge_223_1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell’impresa (più di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5), all’arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti ed essendo strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell’operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale.
Data ultimo aggiornamento: 05/09/2011 11:20
Capitoli:
- Differenze licenziamento collettivo-licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- Nozione di licenziamento collettivo per riduzione del personale
- La procedura
- Licenziamento del dirigente
- Il lavoratore che è stato sempre corretto se abbandona una sola volta il posto di lavoro non può essere licenziato
- Licenziamento disciplinare e principio della immediatezza della contestazione




