19/03/2009
Modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso
Modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso.
L’articolo 16, comma 5, del decreto legge ha modificato la misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento.
In particolare, per effetto delle suddette modifiche, in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, il contribuente può sanare la violazione con il versamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), ottenendo un abbattimento della relativa sanzione ad un dodicesimo del minimo.
Nel caso in cui il contribuente regolarizzi gli errori o le omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), la sanzione dovuta è ridotta ad un decimo del minimo.
Infine, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di legge, è possibile ravvedere la relativa violazione entro novanta giorni dalla
scadenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), versando la sanzione
ridotta ad un dodicesimo del minimo.
Per gli altri chiarimenti relativi alle posizioni fiscale sospese relative al SISMA 2002,ai rimborsi ultradecennali,alla’abolizione dell’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi, alle modalità di riscossione delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate, si rinvia alla circolare dell’agenzia delle entrate n.10 del 19/03/2009.
Modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso a cura del centro Studi

