24/04/2009

Autocertificazione per l'assenza di violazioni - chiarimenti

Le risposte fornite dal Ministero del Lavoro alle domande più frequenti apparse sul sito Internet confermano che solo il datore di lavoro può firmare e trasmettere alla Direzione provinciale del Lavoro entro il 30.04.2009 l’autocertificazione in cui attesta la mancanza di violazioni penali e amministrative in materia di lavoro. In effetti, dal modulo per l’autocertificazione si evince come il documento debba essere redatto dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda; solo lui potrà trasmetterlo mediante una procedura telematica e la propria firma digitale. Non sono dunque autorizzati i consulenti del lavoro o altri soggetti abilitati all’assistenza dei datori di lavoro, i quali, sulla scorta del rapporto professionale esistente, potranno solo compilare il modulo di autocertificazione. In alternativa il professionista può acquisire dalle ditte assistite il modulo compilato e firmato dai rappresentanti, scannerizzare in un unico file tutti i moduli con i relativi documenti di identità e spedire il file firmato digitalmente al Ministero del Lavoro.