28/04/2009

Licenziamento e mancanza di prestazione lavorativa

Cass.Sent.n.8720/2009; Sole 24 Ore 24.04.2009

La mancata esecuzione della prestazione lavorativa costituisce giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell’art. 1 della L. n. 604/1966, potendo essere ricondotta alla più generale nozione di inadempimento di non scarsa importanza e la sua pacifica verificazione, da una parte, esonera il datore di lavoro dall’onere della prova e dall’altra comporta che il lavoratore inadempiente possa liberarsi dalla responsabilità provando la non imputabilità dell’assenza