24/01/2012

Cassa integrazione in deroga

Art. 33 L. 183/2011
Interp. Min. Lavoro 48/2011
Il Sole24Ore 23 gennaio 2012
- La legge di Stabilità ha prorogato a tutto il 2012 la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga: si tratta di un ammortizzatore molto utilizzato e che ha la funzione primaria di dare copertura alle imprese non "cassaintegrabili" e a quelle che hanno esaurito i trattamenti ordinari.
- Con l'interpello 48/2011 il ministero del Lavoro ha chiarito i presupposti per l'attivazione della Cig in deroga in rapporto alla fruizione di altre tipologie di ammortizzatori sociali. In particolare, è stata ammessa la possibilità di richiedere la Cig in deroga a copertura del "buco" tra i due programmi di Cigs. In queste fattispecie il datore di lavoro potrà così passare senza soluzione di continuità dalla Cigs alla Cig in deroga e nuovamente alla Cigs.
- Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, che abbiano già esaurito il trattamento di Cigs, il trattamento di cassa integrazione in deroga è ammesso, anche in assenza di specifica causale, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma e purché la richiesta sia corredata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze di personale in modo da favorirne la ricollocazione e la riqualificazione.
- Infine, l'ultima interpretazione ministeriale ha preso in esame, esprimendo parere favorevole, la possibilità di ricorrere alle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 4 L. 223/1991, nel corso dell'intervento di integrazione in deroga.