24/01/2012
Conciliazione delle controversie
E’ passato circa un anno dall’entrata in vigore della legge n. 183/2010 ed è giunto il momento di fare alcune considerazioni su ciò che è accaduto in questi dodici mesi in merito al tentativo di conciliazione delle controversie.
E’ rimasto un solo vero tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie: è quello individuato dall’art. 80, comma 4 , del D.L.vo n. 276/2003 il quale stabilisce che; chi intende impugnare in giudizio un contratto certificato, deve passare, al fine di trovare una possibile soluzione conciliativa, avanti alla commissione che aveva certificato l’atto stesso.
Ora, il discorso della facoltatività del tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro davanti alla commissione provinciale non è nuovo: Infatti, il lavoratore deve presentare per iscritto le proprie richieste ed inviarle all’altra parte attraverso una raccomandata; l’altra parte, nei venti giorni successivi, può aderire alla richiesta inviando le proprie controdeduzioni ma, non all’interessato, bensì all’organo conciliativo. Il problema si complica nel caso in cui il prestatore intenda impugnare un provvedimento di licenziamento. Infatti, se il lavoratore non aderisce alla richiesta conciliativa, i termini per ricorrere in giudizi vengono ridotti a sessanta rispetto agli originari duecentosettanta previsti.
Tutto ciò, ha portato ad una notevole riduzione delle vertenze trattate avanti all’organo conciliativo amministrativo: in sostanza, avanti allo stesso, sono definite una serie di situazioni nelle quali le parti sono, di solito, già d’accordo con l’ufficio che svolge il compito di rettifica di conciliazioni già avvenute e per le quali si richiede il crisma della inoppugnabilità.
E’ da sottolineare che, i nuovi organi conciliativi predisposti per la conciliazione delle controversieprevisti dalla normativa, non sono mai decollati; il riferimento va alle conciliazioni e agli arbitrati possibili presso gli organi di certificazione, agli arbitrati irrituali alternativi al giudizio, dei quali non si ha alcuna notizia di costituzione. Si era anche pensato di affidare la soluzione di controversie di lavoro, a professori universitari o avvocati cassazionisti, ma con compensi assolutamente inappetibili.
Negli ultimi dodici mesi, anche dalla contrattazione collettiva non sono emersi spunti interessanti. L’arbitrato alternativo al giudizio era infatti già stato previsto nel settore commerciale fin dalla fine degli anni ’90 ma non aveva avuto molta diffusione. Il nuovo accordo di rinnovo nazionale, ha recepito la clausola compromissoria e ha collocato la procedura all’interno dell’Ente Bilaterale ma non si ha notizia di procedure instaurate e concluse.
Il discorso sulle clausole compromissorie ci riporta a ciò che avvenne nel 2010: dopo il rinvio alle camere, operato dal presidente della Repubblica, del testo in precedenza approvato, tutte le parti sociali tranne CGIL , sottoscrissero un avviso comune con il quale si impegnavano a trovare un accoro in materia. Ciò non è stato ancora fatto, ma la cosa che sorprende di più è data dal fatto che, nell’anno trascorso, le parti non hanno affrontato questo argomento che invece necessita di una condivisione.
Sono invece rimaste così com’erano, le procedure sindacali finalizzate al raggiungimento di accordi individuali, anch’essi dotati di inoppugnabilità; probabilmente essi sono destinati ad aumentare atteso che rappresentano una modalità abbastanza veloce di risoluzione della controversia individuale.
In questa situazione, va detto che stanno sempre più prendendo piede, le conciliazioni monocratiche per le quali la legge ha ipotizzato anche la possibilità di deposito nella cancelleria del Tribunale, ai fini dell’esecutività.
Se vi è una richiesta di intervento avanzata dalla DTL, l’ufficio convoca e , se le parti intervengono e ci sono le condizioni, redige un verbale di accordo che estingue il procedimento ispettivo in presenza di versamento di contributi relativi al periodo convenuto tra le parti e del pagamento di quanto concordato.
Nella conciliazione monocratica sono contemplati parecchi interessi: quello del lavoratore, il quale riceve in tempi brevi una somma relativa al proprio rapporto sulla quale vengono versati i contributi; e quello del datore di lavoro che evita un accesso ispettivo e con l’accordo estingue il procedimento e non paga le sanzioni amministrative riferite alle violazioni; Vi è l’interesse della DTL che risparmia un accesso ispettivo e può quindi destinare l’unità che avrebbe dovuto effettuarlo, ad attività di vigilanza mirata; infine vi è l’interesse dell’INPS che incassa i contributi previdenziali maggiorati degli interessi per il periodo concordato.
In conclusione bisogna dire che questo istituto è quello destinato a crescere e può essere una soluzione soprattutto per periodi di lavoro brevi.
Ovviamente va ricordato che, avanti al funzionario monocratico, non può svolgersi la procedura conciliativa relativa ad una impugnativa di solo licenziamento, in quanto il Legislatore assegna tale compito, solo ad uno degli organi indicati dalla legge n. 183/2010.
Conciliazione delle controversie a cura del Centro Studi

