27/01/2012

L’INAIL sull’apprendistato

L’ INAIL affronta il tema dell’ apprendistato alla luce delle norme introdotte dal  nuovo Testo Unico.

L’Istituto sottolinea che il T.U. riforma l’ apprendistato  quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire l’occupazione e la formazione dei giovani.

L’art. 1 del T.U. definisce l’ apprendistato  come: “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani”; quindi “se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. Il Ministero del Lavoro ha poi emesso una Circolare con alcune riflessioni sul T.U. affrontando due aspetti del contratto di apprendistato ossia il regime transitorio e il regime sanzionatorio.

Relativamente al regime transitorio, questo è stabilito nella durata non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e l’ INAIL  ribadisce che in tale periodo sarà possibile applicare le regole legislative e contrattuali precedenti il T.U.  con un limite temporale fissato al 25 aprile 2012; dopo tale termine, dovrà tassativamente essere applicata la nuova normativa.

Quanto detto fin ora è valido solo per le tipologie di apprendistato che necessitano di un intervento di recepimento della contrattazione collettiva.

Fatte queste premesse l’ INAIL  sintetizza il punto di arrivo della disciplina sotto il profilo dell’assicurazione obbligatoria.
La legge ricomprende tra le persone assicurate gli apprendisti; la copertura assicurativa si estende anche alle attività di insegnamento complementare, in azienda o fuori da essa, e questo perché le ore di insegnamento teorico complementare sono considerate lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Il T.U. ribadisce che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rientra nell’ambito delle norme della previdenza ed assistenza sociale obbligatoria applicabili agli apprendisti e non apporta sostanziali innovazioni in merito al quadro normativo.

L'Istituto fa anche presente che alcune questioni si pongono per i nuovi soggetti che, proprio per  effetto dell'entrata in vigore del T. U., avranno la possibilità di utilizzare il contratto in commento:

- pubblici dipendenti;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione;
- praticanti.

Ciò perché questi soggetti possono, a vario titolo, ma solo in presenza di determinate condizioni, essere già oggi assicurati presso l' INAIL .

Il regime contributivo è stato oggetto di revisione della Legge di Stabilità la quale stabilisce che: “Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di  apprendistato  stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 773, quinto periodo, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni dì contratto, restando fermo il livello dì aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

Godranno quindi di sgravio contributivo del 100% gli apprendisti le cui aziende avranno un organico pari od inferiore a nove a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016.

Lo sgravio si applica per tre anni; questo crea dei problemi contabili ed applicativi e l’Istituto si riserva di emettere istruzioni dettagliate successive.

Il T.U. dispone che nei casi di:
1) inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative;
2) inosservanza dei principi previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di  apprendistato;  per l'inosservanza di questi principi viene prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative; infatti la norma dispone che, qualora venga accertata la violazione dei principi previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di  apprendistato, con riguardo a:

- forma scritta del contratto;
- patto di prova;
- piano formativo individuale;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale ed in modo graduale alla anzianità di servizio;
- presenza di un tutore o referente aziendale,
venga applicata, per ogni violazione, una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro o, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro, con attivazione della procedura di diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, quale condizione di procedibilità.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida e/o di mancato pagamento della sanzione nella misura minima prevista o ridotta a seguito della contestazione di violazione di cui alla legge n. 689/1981, l'Autorità competente a ricevere il Rapporto tramite PEC è la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981.

Relativamente alle sanzioni l'Istituto avverte il proprio personale di aver aggiornato le procedure e si riserva di fornire apposite istruzioni operative.

L’INAIL sull’ apprendistato a cura del Centro Studi