27/01/2012

Novità Decreto Milleproroghe

Anche se l’attuale Governo tecnico chiede di etichettarlo come “poche proroghe” per non essere caduto nella cattiva abitudine, il D.L. n. 216, proroga i termini di scadenza previsti da numerose disposizioni di legge.

In materia di lavoro nel Decreto Milleproroghe,  l’art. 6 si occupa di prorogare i termini di scadenza dei trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, apprendisti e collaboratori coordinati e continuativi.

La categoria degli apprendisti non gode, di norma, di trattamenti a sostegno del reddito, ma l’art. 19, comma 1, lettera c), del D.L. n. 185/2008 ha esteso l’indennità ordinaria di disoccupazione (in via sperimentale) non agricola con requisiti normali agli apprendisti licenziati con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda in crisi.

La durata del trattamento arriva a un massimo di 90 giorni, sempre che l’apprendista risulti disoccupato.

Condizione necessaria per accedere al trattamento è l’esistenza di un accordo sindacale e l’intervento integrativo, nella misura del 20% dell’indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali. Il trattamento può essere concesso anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro causato dalla situazione di crisi aziendale.

Nelle modifiche successive apportate al provvedimento (commi 1-bis e 1-ter dello stesso art. 19, come inseriti dall'art. 7-ter, D.L. n. 5, del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009) è stato, tuttavia, stabilito che:

- nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli Enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni o di mobilità in deroga;
- in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, è garantito ai lavoratori beneficiari un trattamento equivalente agli ammortizzatori sociali in deroga; la misura del trattamento riconosciuto è dunque pari all'80% della retribuzione di riferimento.

Va detto, altresì, che per accedere al trattamento di disoccupazione in deroga non dovranno essere ricercati i requisiti assicurativi e contributivi generalmente necessari per la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Centro per l'impiego e all'INPS, territorialmente competenti:
- la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni nonché l'elenco dei nominativi interessati;
- notizie sulle eventuali riprese lavorative;
- inoltrare all'INPS copia dell'accordo sindacale;

In caso di sospensione del lavoro, il Decreto Milleproroghe stabilisce che il  lavoratore deve rilasciare all’INPS dichiarazione di immediata disponibilità a frequentare un percorso formativo e di riqualificazione professionale; invece, nel caso di licenziamento, deve rilasciare al Centro per l’Impiego la dichiarazione di disponibilità ad accettare un’offerta formativa o di lavoro.

Il trattamento di disoccupazione per gli apprendisti risulta prorogato fino al 31 dicembre 2012 con 12 milioni di euro stanziati.

L’altra disposizione oggetto di proroga è il comma 2, dell’art. 19, con il quale era stata introdotta in via sperimentale la previsione di una somma una tantum in misura percentuale al reddito percepito l’anno precedente, da corrispondere a favore del collaboratore a progetto.

I requisiti richiesti per accedere al beneficio sono:

- di essere iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
- di lavorare per un solo committente;
- che il rapporto di lavoro deve essere cessato per fine lavoro;
- di aver percepito, nell'anno precedente, un reddito non inferiore a 5.000 euro ma non superiore a 20.000 euro;
- di non avere contratti di lavoro da almeno 2 mesi;
- di risultare accreditati nell'anno precedente non meno di 3 contributi mensili, e nell'anno di riferimento non meno di 1 contributo mensile;
- di svolgere la sua attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati di crisi nell'anno di riconoscimento dell'indennità.

La misura dell'indennità una tantum, anche per l'anno 2012, resta confermata in misura pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell'anno precedente, entro un limite massimo di erogazione fissato in 4.000 euro.

Riguardo al lavoro accessorio invece, possiamo dire che esso entra nell’esperienza normativa del nostro ordinamento nell’ambito dei modelli contrattuali caratterizzanti una flessibilità in entrata nel mondo del lavoro introdotti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (artt. 70-71-72)

Il lavoro accessorio era inizialmente soggetto ad un doppio limite:

- 30 giorni di durata massima della prestazione;
- non più di 3.000 euro nel corso dell'anno solare e nei confronti dello stesso committente.

Le prime modifiche, dopo un rodaggio iniziale, vengono con la legge n. 80/2005 con la quale viene eliminato il limite temporale di 30 giorni e viene contestualmente elevato il tetto reddituale a 5.000 euro nell'anno solare nei confronti del medesimo committente

Le successive modifiche danno la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio:

- nell'agricoltura;
- nei lavori domestici nell'ambito dell'impresa familiare;
- nelle attività lavorative rese nei periodi di vacanza dai giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitario o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- nell'attività di consegna porta a porta e alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Sarà poi la L. 9 aprile 2009, n. 33 ad ampliare ancora il raggio di applicabilità:

- alle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavoro di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- ai lavoratori under 25 anche nei week end e in ogni settore produttivo;
- ai pensionati in ogni settore produttivo;
- alle casalinghe relativamente alle attività agricole di carattere stagionale.

In via sperimentale per il 2009, il lavoro accessorio è stato ammesso in tutti i settori produttivi per i percettori di trattamenti di integrazione salariale nel limite massimo di 3.000 euro.

Infine, l'art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 - ai commi 148 e 149 - è intervenuto sulla disciplina dell'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, ampliandone l'applicazione:

- alle attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro con contratto di lavoro part-time;
- da parte del committente pubblico e in particolare degli enti locali, nel rispetto dei tetti massimi di spesa.

Per gli anni 2009-2010 (in via sperimentale) le prestazioni di lavoro accessorie possono essere rese nel limite massimo di 3000 € per anno solare.

Proprio quest'ultimo punto, relativo ai soggetti beneficiari di trattamento di ammortizzatori sociali, viene prorogato, grazie appunto al Decreto Milleproroghe, a tutto il 2012 grazie alla specifica previsione nell'art. 6 D.L. n. 216/2011.