24/01/2012

Novità in materia di lavoro stagionale

Il datore di lavoro che intende occupare nuovamente nel corso del 2012 per un lavoro stagionale il lavoratore straniero già impiegato nel 2011, non ha più l’obbligo di richiedere il rilascio del nulla osta.

Analizziamo la Circ. n. 2755 del 30.12.2011 del Ministero del lavoro e Ministero dell’interno.

Come si ricorderà, il Dpcm 17 febbraio 2011, non si era limitato solo a definire la consueta e annuale programmazione di flussi di ingresso del lavoro stagionale extracomunitari  nel territorio italiano, ma aveva incentivato gli interessati a richiedere il rilascio del nulla osta pluriennale. Con questo nulla osta il datore di lavoro è facilitato nel richiedere nuovamente l’ingresso dello straniero per attività di natura stagionale. Infatti il cittadino extracomunitario sarà tenuto solamente a farsi rilasciare il visto di ingresso senza dover attendere il tradizionale decreto flussi e sperare di rientrare tra i fruitori delle quote annualmente messe a disposizione dal Governo italiano.

Sono interessati non tutti i settori produttivi, ma solo quelli caratterizzati da stagionalità e quindi essenzialmente il settore agricolo e quello turistico. Per verificare che il datore di lavoro possa usufruire della procedura in commento, occorre prendere in considerazione l’elenco dei CCNL che il Ministero dell’interno aveva previsto nel 2007. Possono entrare in Italia con questo tipo di canale solo soggetti provenienti da: Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Ex repubblica Yugoslava di Macedonia, repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria. Sono ammessi anche cittadini provenienti da uno degli stati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria.

L’art. 38 bis del regolamento di attuazione del Testo Unico immigrazione ha previsto una procedura più semplice per coloro che intendono occupare lo stesso lavoratore per ogni anno, nella medesima attività e per la stessa durata temporale. Il tutto sta nel richiedere un nulla osta della validità di tre anni.

Dopo il primo anno lo straniero dovrà presentare lo stesso nulla osta per richiedere il visto di ingresso ed il conseguente permesso di soggiorno con il risultato di una notevole riduzione dei tempi burocratici. Il datore di lavoro quindi, deve specificare che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale indicando la durata temporale del contratto che dovrà essere pari a quella fruita dal lavoratore nei due anni precedenti. Se l’esito della verifica è positivo, il nulla osta verrà rilasciato.

Al momento del ritiro il datore dovrà firmare il contratto di soggiorno, mentre il lavoratore dovrà provvedervi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. Il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno dovranno essere richiesti ogni anno, mentre non sarà più necessario richiedere i nulla osta annuali. Per il secondo e terzo anno infatti, il datore di lavoro dovrà solo esprimere la volontà di confermare l’assunzione del lavoratore.

Il visto di ingresso poi, sarà rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di residenza dello straniero quando la comunicazione verrà ricevuta.

La conferma di assunzione deve essere fatta in via telematica, indipendentemente dalla pubblicazione dell’annuale decreto flussi per lavoro stagionale, utilizzando l’apposito modello. In secondo luogo il modello può essere utilizzato dai datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze nel 2011 lavoratori stranieri che hanno ottenuto lo scorso anno il nulla osta pluriennale.

Il modulo dovrà essere compilato in ogni suo punto e, una volta fatto ciò, arriverà al Ministero degli affari esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso che dovrà poi essere ritirato dallo straniero presso la Rappresentanza diplomatica e consolare italiana presente nel suo paese.

Deve poi essere fatta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno alla questura tramite gli uffici postali inoltrando il modello 209.

E’ importante ricordare che, dal 2012, i Romeni e Bulgari avranno libero accesso al mercato del lavoro italiano. Infatti il Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2012, sposando completamente la risoluzione del Parlamento europeo, ha deciso di applicare integralmente dal 1° gennaio 2012 la legislazione europea sulla libera circolazione dei lavoratori rumeni e bulgari anche nell’ambito del mercato del lavoro.

E’ stato introdotto anche un contributo di soggiorno che lo straniero di età superiore a 18 anni dovrà versare in caso di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno; tale contributo è pari a 80 € per i permessi di durata superiore a 3 mesi ma inferiore ad un anno; sale a 100 € per i permessi di durata superiore ad un anno ma inferiore a due ed infine diventa 200 € per le ex carte di soggiorno ora denominate permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per dirigenti o personale altamente qualificato entrato in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a) del TU immigrazione.

Novità in materia di lavoro stagionale a cura del Centro Studi