14/02/2012

Il Quadro

Il Quadro aziendale è una figura riconosciuta giuridicamente come categoria di prestatori di lavoro dal 1985, con la legge n. 190 del 13 maggio.

Il riconoscimento della categoria del Quadro aveva lo scopo di valorizzare il lavoro qualificato, il know how, l’esperienza e l’istruzione espresse, sia dal punto di vista economico che normativo.

Diverse novità sono state introdotte con l’aggiornamento della legge n. 190/1985: in vero, l’art. 2095 c.c., distingue i prestatori di lavoro subordinato in dirigenti, quadri, impiegati ed operai. Va precisato, pertanto, che i quadri non appartengono alla categoria dei dirigenti.

La normativa affida ai sindacati il compito di valorizzare il lavoro dell’aspirante Quadro dove è previsto che i requisiti di appartenenza alla categoria siano stabiliti dal contratto collettivo nazionale o aziendale. Nella realtà, molto raramente il Quadro è riuscito a connotare la contrattazione in modo di valorizzare la professionalità; tutto, infatti, si riversa in un ambito meramente economico derivante dall’inquadramento.

Spesso il Quadro è un lavoratore che ambisce alla dirigenza e quindi si distacca molto dagli operai.

Il suo stato di condivisione culturale a ambientale con i dirigenti, ha consentito una sorta di azione rivendicativa del Quadro; infatti, la disciplina contrattuale si limita a prevedere indennità e assicurazioni integrative contro rischi specifici.

La Legge n. 148 del 2011 ha introdotto nuove opportunità di flessibilità e competitività che riguardano anche le materie dell’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento specifico alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e all’inquadramento del personale.

In questo ambito, si sente la necessità di dare una definizione più compiuta delle funzioni e dei compiti di rilevante importanza che caratterizza il Quadro; i sindacati, ad esempio, potrebbero acconsentire ad un diverso e più lungo periodo per l’assegnazione automatica alla mansioni superiori di Quadro; la contrattazione aziendale potrebbe sforzarsi di individuare quali profili professionali classificare tra i Quadri per attivare, per esempio, una rinnovata organizzazione.

Tutto questo, del resto, sarebbe coerente con l’impostazione data dalla legge del 1985 e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale.

A livello legislativo, bisogna dire che il Quadro beneficia di più tutele rispetto ai dirigenti, essendo assoggettato in linea generale, agli impiegati. Infatti, trova piena applicazione la normativa in caso di licenziamento illegittimo e in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Riguardo al tema sempre attuale dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori sul licenziamento individuale, nonostante il Quadro goda della relativa tutela, molte imprese superano l’ostacolo ricorrendo ai licenziamenti collettivi.

La rappresentanza sindacale della categoria del Quadro è la Federmanager.

In merito poi al riconoscimento giudiziale della categoria del Quadro, si ritiene che il lavoratore debba provarne l’appartenenza producendo in giudizio il contratto collettivo nazionale o aziendale che abbia specificato i requisiti necessari al riconoscimento della categoria.

Nel riconoscere la categoria, la contrattazione collettiva e la giurisprudenza hanno dato importanza a caratteri quali l’autonoma responsabilità gestionale delle funzioni attribuite, responsabilità di budget, dipendenza diretta dai dirigenti, originalità e creatività dei contributi, svolgimento di funzioni con carattere continuativo.

E’ stato previsto anche un’apposita commissione di conciliazione ed arbitrato per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra l’impresa e il Quadro superiore.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’art. 2103 c.c., la legge n. 190/1985 stabilisce che l’assegnazione del lavoratore alla mansioni superiori di Quadro, che non sia venuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.

In merito all’orario di lavoro, non si applicano, per il Quadro, i limiti di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e le maggiori prestazioni rese sono remunerate di solito con apposita indennità di funzione.

I minimi tabellari del Quadro, sono fissati mediante accordi collettivi di categoria e in relazione al trattamento economico ci si rifà alle condizioni stabilite per gli impiegati dagli accordi interconfederali.

Il datore di lavoro poi, è tenuto ad assicurare il Quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.

In conclusione possiamo dire che l’auspicio, in linea generale, è di evolvere verso una figura che si connoti di una propria identità sindacale in modo che si possano anche identificare all’interno dell’azienda, le funzioni chiave.

Il Quadro a cura del Centro Studi