17/02/2012
Indennità per cessazione del rapporto
Con la sentenza del 16 febbraio 2012 n. 2196, la Cassazione è intervenuta in merito all' indennità per cessazione del rapporto.
I giudici sono partiti dall'assunto che devono essere considerati redditi da lavoro dipendente, e assoggettati a Irpef, tutti i proventi e le indennità derivanti da un rapporto di lavoro.
Da ciò deriva che anche la somma versata al dirigente a seguito di una transazione per il risarcimento dovuto alla cessazione del rapporto è da considerare reddito.
I giudici hanno precisato che la tassazione, nella specie, trova la sua fonte nella risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro con il dirigente.
Indennità per cessazione del rapporto a cura del Centro studi
Da ciò deriva che anche la somma versata al dirigente a seguito di una transazione per il risarcimento dovuto alla cessazione del rapporto è da considerare reddito.
I giudici hanno precisato che la tassazione, nella specie, trova la sua fonte nella risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro con il dirigente.
Indennità per cessazione del rapporto a cura del Centro studi

