16/02/2012
Lavoro autonomo o subordinato
Con il presente articolo si va ad esaminare una controversia legata alla problematica “lavoro autonomo o subordinato nel settore degli studi professionali”.
Nello specifico una collaboratrice e l’INPS appellavano la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva revocato il decreto ingiuntivo relativo al recupero dei contributi per il periodo 1980 – 1987 ottenuto dall’ente previdenziale. Oggetto della controversia, erano anche le questioni legate alla natura subordinata del rapporto tra la collaboratrice e lo studio professionale associato.
La Corte territoriale confermava totalmente la sentenza di primo grado la quale veniva poi impugnata davanti alla Corte di Cassazione dall’INPS e dalla collaboratrice per violazione dell’art. 116 c.c. in merito ai criteri di distinzione tra varie tipologie di rapporti di lavoro (lavoro subordinato, rapporto di collaborazione autonoma, rapporto di associazione professionale). In buona sostanza la collaboratrice chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro lamentando anche la mancata audizione di ulteriori testimoni rispetto a quelli già escussi.
Analizziamo ora la pronuncia della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, rilevava l’infondatezza dei motivi presentati dalla collaboratrice confermando integralmente la pronuncia della Corte d’Appello di Brescia.
La Corte si è soffermata sulla valorizzazione dei principi secondo i quali il rapporto lavorativo non rivestiva natura subordinata poiché la collaboratrice non era mai stata sottoposta a vincoli di orari e non fosse soggetta all’obbligo di giustificare le assenze.
Durante le istruttorie, era anche emerso che la collaboratrice seguiva personalmente la propria clientela e in passato (già in costanza di rapporto con lo studio professionale) aveva svolto altra attività lavorativa unitamente ad una propria congiunta. Infine, da segnalare che tra la collaboratrice e lo studio era stato siglato un contratto di associazione professionale.
Per tali motivi, la Corte ha ritenuto di escludere che il rapporto fosse suscettibile di riqualificazione e ciò sebbene fosse risultato che la collaboratrice dirigesse i dipendenti dello studio.
In conclusione ricordiamo che già in passato la Corte di Cassazione si era pronunciata sulle suddette questioni; le decisioni erano state conformi a quella appena citata sottolineando fondamentalmente come sussiste la necessità di verificare le concrete modalità della prestazione lavorativa per stabilire se vi sia o meno un’intensità della etero-organizzazione tale da configurare subordinazione, o se al contrario si tratti di un’organizzazione limitata al coordinamento delle attività del professionista con quelle dello studio.
Lavoro autonomo o subordinato a cura del Centro Studi

