20/02/2012
Riduzione dell’orario di lavoro nelle cooperative
Analizziamo un quesito in merito alla stabilità dell’ orario di lavoro dei soci di cooperative di produzione e lavoro.
In linea generale, possiamo dire che, a prescindere dal datore di lavoro, per ogni tipo di predisposizione di un orario di lavoro al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione collettiva, è necessaria la stipulazione di un accordo in sede sindacale.
Per tali motivi, ogni qual volta vi sia una riduzione dell’orario di lavoro unilateralmente predisposta (dal datore di lavoro), si configura una fattispecie impropria di lavoro a chiamata con evidenti ripercussioni negative nei confronti dei lavoratori.
Nello specifico, nel settore delle cooperative, è necessario prima di tutto ricordare che il socio lavoratore, oltre al rapporto associativo, instaura un ulteriore rapporto con la cooperativa in forma subordinata o autonoma che sia.
La questione sollevata, in particolare riguarda la corretta interpretazione delle norme della legge 142/2001 nella parte in cui è stabilito che: “il socio mette a disposizione la propria capacità professionale in relazione alla quantità di lavoro necessaria alla realizzazione degli scopi della cooperativa”.
Tra le clausole stabilite dal regolamento interno, il socio accetta che vi sia la facoltà, per la società, di deliberare la riduzione dell'orario di lavoro temporanea dei trattamenti economici integrativi (solo per crisi aziendale).
Va sottolineato quindi, il carattere di eccezionalità della deliberazione dello stato di crisi aziendale; questo per evitare che vi siano abusi nei confronti dei lavoratori in merito ai trattamenti economici.
In base a quanto detto fin ora, ne consegue il carattere di eccezione della norma in esame e dunque l’impossibilità dell’estensione analogica delle ipotesi legali.
Per questi motivi, quando il dipendente offre la propria prestazione e questa non viene accettata per motivi imputabili all’organizzazione del datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto al pagamento della retribuzione dovuta per l’orario di lavoro pattuito. Questo perché il datore di lavoro non può ridurre unilateralmente l’ orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione dei dipendenti.
In conclusione, possiamo dire che, le società cooperative di produzione e lavoro devono garantire ai propri soci lavoratori con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l’effettivo svolgimento dell’ orario di lavoro pattuito al momento dell’assunzione (salvo ulteriori accordi collettivi).
Riduzione dell’orario di lavoro nelle cooperative a cura del Centro Studi

