22/02/2012

Rischio d’impresa

Il Sole 24Ore 22 febbraio 2012
- La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2496/2012, ha fatto chiarezza sui rapporti di associazione, precisando che ciò che distingue il socio "vero" da quello "apparente" è soprattutto la partecipazione alle perdite. In particolare, si esamina il contratto di associazione in partecipazione, che permette all'associante di attribuire all'associato una partecipazione agli utili dell'impresa, o dei singoli affari, in contropartita di un apporto che può essere anche lavorativo. Tale possibilità risulta, indirettamente, anche dalla sentenza n. 332/1992, mediante la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del Dpr n. 1124/1965, per la parte in cui non prevedeva la presenza tra le persone assicurate dei soci lavoratori.
- In sintesi, è ammessa la prestazione manuale e il conseguente inserimento nell'assetto organizzativo dell'azienda di un socio lavoratore, sottoposto al potere direttivo dell'associante, che ha creato una situazione apparentemente simile a quella del lavoro subordinato.