08/02/2012

Sanzioni apprendistato

Il nuovo impianto normativo di cui al T.U. sull’ apprendistato,  diversifica le ipotesi sanzionatorie legate all’utilizzo delle varie tipologie di apprendistato distinguendole tra inadempimento formativo e inosservanza dei principi.

Nel campo dell’inadempimento formativo, nel caso in cui la carenza risulti recuperabile, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la competenza di adottare il provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Il personale ispettivo dell’istituto quindi, provvederà a segnalare l’inadempimento, con le consuete modalità, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

In merito invece all’inosservanza dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato, sono state previste nuove sanzioni amministrative e il T.U. ha esteso il potere di contestazione di tali sanzioni a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

Il ministero ha poi precisato che:

- il personale ispettivo deve procedere alla verifica in ordine all’attuazione dei principi e in secondo luogo alla verifica circa la concreta attuazione della contrattazione collettiva;
- la previsione della procedura della diffida in relazione alla forma scritta del contratto consente la regolarizzazione anche nei casi in cui la forma scritta sia del tutto assente;
- affinché possa considerarsi adempiuto l’obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto, è necessario che al lavoratore sia stato consegnato anche il contratto individuale di lavoro;
- le sanzioni amministrativa va applicata anche nei casi in cui la formalizzazione per iscritto del contratto risulti successiva alla instaurazione del rapporto.

Inoltre, nel caso in cui si rilevi l’omessa forma scritta del contratto e la mancata comunicazione al centro per l’impiego, deve essere erogata la sanzione amministrativa per “lavoro nero”, con la conseguente impossibilità di una regolarizzazione di tale rapporto come contratto di
apprendistato.

Anche i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di apprendistato, al fine della loro qualificazione o riqualificazione professionale con applicazione:

- delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali;
- del regime contributivo agevolato;
- del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e per il periodo massimo previsto dalla norma stessa.

Sanzioni apprendistato a cura del Centro Studi