16/02/2012

Tfr

Una delle novità più importanti della riforma della Previdenza Complementare riguarda il TFR che può essere utilizzato dal lavoratore come finanziamento delle forme pensionistiche complementari effettuando diverse scelte.

Il lavoratore può lasciare il TFR in azienda per poi riscuoterlo alla cessazione del rapporto di lavoro, o può destinare il TFR  ad un fondo di pensione grazie alla previdenza complementare.

Nel primo caso, se l’azienda ha meno di 50 dipendenti il TFR  viene accantonato presso il datore di lavoro mentre, se l’azienda ha più di 50 dipendenti, il datore ha l’obbligo di versare il TFR  al fondo della Tesoreria di Stato gestito dall’INPS.

Nel secondo caso, il lavoratore può scegliere tra le seguenti forme di pensione complementare:

- Individuale, con stipula di una polizza assicurativa previdenziale;
- Collettiva, istituita dal CCNL di riferimento o dal contratto aziendale integrativo.

Per un lavoratore che abbia un contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, non vi è obbligo di scegliere la destinazione del TFR  perché questo viene restituito dal datore quando finisce il contratto.

Se il TFR  viene lasciato in azienda, il lavoratore ha diritto alla liquidazione al momento della cessazione del rapporto; questo non è previsto per chi utilizza la previdenza complementare e, quando il rapporto si interrompe, il lavoratore può trasferire la propria posizione ad un'altra forma pensionistica, congelare la posizione maturata senza ulteriore contribuzione, riscattare un parte o l’intera posizione maturata presso il fondo previdenziale.

Per i lavoratori che hanno lasciato il TFR  in azienda vi è la possibilità di richiederne un’anticipazione fino al 70%, se si ha un’occupazione di almeno 8 anni presso la stessa azienda, solo per le seguenti cause:

- Spese sanitaria per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche;
- Acquisto della prima casa, per se o per i propri figli, documentata con atto notarile.
I lavoratori che hanno scelto di aderire ad un fondo e vogliono usufruire di anticipazioni, possono farlo solo per le seguenti cause:
- Spese sanitarie per condizioni gravissime, sia per se che per il coniuge e figli; l’anticipo raggiunge un tetto massimo del 75% della posizione maturata;
- Acquisto o ristrutturazione prima casa per se e per i figli ma solo dopo 8 anni di iscrizione al fondo e per un massimo del 75%;
- Ulteriori esigenze del lavoratore per le quali non deve fornire giustificazioni ma solo dopo 8 anni di iscrizione al fondo.

Il lavoratore che va in pensione, può chiedere in forma di capitale il 50% di quello accumulato con la forma complementare. L’intera somma può essere corrisposta ad una sola condizione: se l’eventuale trasformazione in rendita del 70% di quanto maturato con i contributi versati al fondo di previdenza complementare, produrrebbe una pensione inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS.

Prima del 1982, il TFR  era calcolato sulla base del prodotto dell’importo dell’ultima mensilità di retribuzione per il numero degli anni di servizio. Oggi vige un nuovo sistema: si divide la retribuzione utile mensile per 13,5 e sottraendo dal risultato la ritenuta del contributo aggiuntivo.

Al lavoratore viene riconosciuta anche la rivalutazione del TFR se si è in possesso di un’anzianità di servizio superiore all’anno. L’aliquota si ottiene sommando all’1,50% il 75% della percentuale di aumento accertata dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le nuove disposizioni stabiliscono che il TFR  debba essere scisso in due quote:

- La parte finanziaria del TFR ;
- La parte di capitale del TFR ;

In base a quanto detto la rivalutazione annuale del TFR  viene assoggettata ad una ritenuta dell’11% che sarà detratta a fine anno dalla quota del TFR  accantonato per il lavoratore dipendente.

Il datore di lavoro, che si comporta da sostituto d’imposta, deve versare la ritenuta (con F24) in due diversi momenti:
- A titolo di acconto entro il 16 dicembre dell’anno di maturazione, calcolando il 90 % di quanto versato per l’anno precedente;
- A titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo dopo aver quantificato la rivalutazione.

Vi è la possibilità di utilizzare la compensazione che avviene attraverso il modello di pagamento F24 fino all’ammontare dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR , con il tributo cod. 1250.

Vediamo ora alcune ipotesi di esclusione dal versamento dell’acconto:

- Società che nel corso del 2000 non aveva personale dipendente;
- Società che ha assunto dipendenti dal 2000;
- Società che nel 2001 non ha avuto dipendenti;
- Società costituite nel corso del 2000 o 2001.

In caso di fusioni, scissioni o a seguito di operazioni societarie con passaggio di dipendenti, si presenta una deroga a quanto prima affermato. Nel prendere in considerazione la rivalutazione del TFR , se la cessazione è avvenuta nei primi 14 giorni del mese, sarà utilizzato l’indice ISTAT del mese precedente; in caso contrario si prenderà in considerazione l’indice ISTAT del mese stesso di cessazione.

Da ricordare che l’INPS eroga ai dipendenti il TFR  in luogo del datore di lavoro se quest’ultimo risulti fallito e/o comunque dichiarato insolvente.

TFR  a cura del Centro Studi