14/02/2012

Trasferimento di denaro

Il Decreto Salva Italia ha ridotto ad un importo pari o superiore a € 1.000,00 il limite indicato nei co. 1, 5, 8, 12, 13 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.

Per tali motivi:

- è vietato il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importo pari o superiore a € 1.000,00; per questi trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste Italiane o istituti di moneta elettronica;
- gli assegni bancari e postali con importi pari o superiori a € 1.000,00 devono avere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiali, se di importo inferiore a € 1.000,00 possono essere richiesti per iscritto dal cliente senza clausola di trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 1.000,00; nel caso contrario infatti, devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a €1.000,00 entro il 31 marzo 2012.

In base a quanto riportato dall’art. 12 del Decreto Salva Italia, è vietato il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a € 1.000,00; per tale trasferimento di denaro è necessario ricorrere, come detto in precedenza, a banche dati, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affermato che, nel caso di più trasferimenti, di importo singolarmente inferiore alla soglia limite, ma complessivamente di ammontare superiore in quanto tra loro cumulabili, il divieto non opera se sono relativi a distinte e autonome operazioni o alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa.

Da ricordare che il limite al trasferimento di denaro contante non riguarda i versamenti e i prelevamenti presso le banche, le poste o gli istituti di moneta elettronica.

La riduzione della soglia limite ha interessato anche gli assegni. Vi è stata infatti una riduzione ad un importo pari o superiore a €1.000,00 a partire dal 6 dicembre 2011.

Invece, gli assegni bancari e postali sono rilasciati muniti di clausola di non trasferibilità.

L’art. 49, co. 7 del D.Lgs. n. 231/2007 specifica che gli assegni circolari nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni, invece, emessi all’ordine del traente non possono circolare qualunque sia l’importo, potendo essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane.

Gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili per il calcolo dell’importo totale del trasferimento di denaro, essendo la soglia limite intesa per il singolo assegno.

Ovviamente esiste un ben preciso impianto sanzionatorio in caso di violazioni delle disposizioni appena citate:

- Violazioni per importi compresi tra € 1.000,00 e € 50.000,00 commi 1, 5, 6 e 7, sanzione amministrativa dall1% al 40% dell’importo trasferito con un minimo di € 3.00,00;
- Violazioni di cui al comma 1 per importi superiori a € 50.000,00, la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

In pochissimi casi, la legge da la possibilità di applicare l’istituto dell’oblazione.

Il procedimento sanzionatorio si estrinseca fondamentalmente in 5 fasi:
- Contestazione;
- Istruttoria;
- Decretazione;
- Notifica;
- Esecuzione.

Sussiste l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni, le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività. In caso di mancata comunicazione è applicabile una sanzione amministrativa stabilita nella misura dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di € 3.000,00.

In merito ai riflessi di tale impianto normativo sul pagamento delle retribuzioni, possiamo dire che in via generale i pagamenti dovranno essere effettuati con assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario o altre modalità di pagamento tracciato previsto dalla legge.

A questo punto sorgono spontanee due domande: come pagare le retribuzioni di quei lavoratori che non vogliono aprire un conto corrente bancario o postale? Come gestire le prassi in atto in molte aziende consistenti nel dare acconti in contanti prima che sia maturata la relativa retribuzione da liquidare con successivo saldo?

In merito al primo quesito, il datore di lavoro può corrispondere la retribuzione mediante assegno bancario o postale contenente l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il lavoratore, in seguito, potrà incassare l’assegno presso l’intermediario.

In merito al secondo quesito possiamo dire che, se la suddivisione di un importo pari o superiore a € 1.000,00 dipende da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere prova, che prevedano ad esempio una rateazione, i trasferimenti relativi non sono da considerarsi elusione della norma in questione.

Le Pubbliche Amministrazioni, entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto Salva Italia, saranno obbligate a pagare gli stipendi, le pensioni, i compensi e ogni altro tipo di emolumento, di importo superiore a € 1.000,00, con strumenti elettronici di pagamento bancari o postali.

A riguardo l’INPS  ha ricordato che sono state inviate le comunicazioni a coloro che risultano essere titolari di pensioni con rata corrente pagata in contanti di importo superiore a € 1.000,00. Il pensionato avrà la possibilità di comunicare entro febbraio 2012 le modalità di riscossione alternative.