02/10/2009
DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 N. 106 IN PILLOLE
PATENTE A PUNTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE: la “patente” è uno strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice per valutare e verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese.
VALUTAZIONE DEI RISCHI: viene semplificata la procedura soprattutto per le piccole e medie imprese. Dunque le imprese potranno, in concreto, anche evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata (come la norma di fatto oggi impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione….).
SANZIONI E CONTROLLI: rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa in modo da perfezionare tale importante procedura, diretta a colpire le imprese che si siano rese responsabili di violazioni che mettono a rischio la salute e la sicurezza, rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l’adozione che i casi specifichi nei quali la predetta sospensione possa essere imposta. Ad esempio, per evitare che l’ applicazione della disposizione produca risultati abnormi e vessatori nelle microimprese viene chiarito che ove l’impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni “ordinarie”, senza l’obbligo di chiusura.
Concreta rivisitazione dell’entità delle sanzioni al fine precipuo di rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo, verificato dal 1994 (anno in cui venne emanato il decreto legislativo n. 626) ad oggi. In ogni caso viene mantenuto il solo arresto ( e non anche l’ammenda) per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.

