Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria - Art. 44
Art. 44
Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria
1. All’ articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».
Data ultimo aggiornamento: 06/08/2011 09:41
