Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia - Art. 45



Art. 45 

Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia

1.  All’ articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall’insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell’ articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell’ente previdenziale».
 



Data ultimo aggiornamento: 06/08/2011 09:41

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