Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Art. 37
Art. 37
Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. Le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l’accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
Data ultimo aggiornamento: 06/08/2011 09:38
