Tipologia di intervento differenziata per tipologia di soggetti
Lavoratori subordinati cessati o dimessi per giusta causa dal 1°
gennaio 2013: si tratta di lavoratori subordinati, inclusi i
somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio mono
commessa e i lavoratori a tempo determinato, eccetto i lavoratori
domestici, licenziati per cessata attività, giustificato motivo
oggettivo, licenziamento collettivo o cessati per scadenza del
contratto a termine o per recesso dal contratto al termine del
periodo di formazione nel contratto di apprendistato o dimessi per
giusta causa dal 1° gennaio 2013 che non possono accedere al
trattamento di mobilità ordinaria, di cui all'art. 7 della legge 23
luglio 1991 n. 223; all'ASpi, di cui all'art 2, comma 1, della
legge 28 giugno 2012, n. 92; o alla mini-Aspi, di cui all'art. 2,
comma 20, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Durata
Durata massima 12 mesi per tutti i lavoratori, quindi, anche per
coloro che nel 2012 ne hanno beneficiato per un periodo inferiore
e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2013.
La condizione per godere del trattamento è lo stato di
disoccupazione, così come stabilito dall'art. 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modifiche; nonché
l'inoltro della domanda alla sede Inps, competente per territorio,
entro 68 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro o dalla
data di fine preavviso.
Per coloro che hanno diritto alla mini-ASpI, l'inoltro alla sede
Inps, competente per territorio, della richiesta di indennità di
mobilità in deroga deve avvenire entro 68 giorni dal termine del
trattamento di mini-ASpI e verrà concessa per un massimo di 12
mesi.
Lavoratori subordinati cessati o dimessi per giusta causa a partire
dal 14 dicembre 2012: si tratta di lavoratori subordinati, inclusi
i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio mono
commessa e i lavoratori a termine, eccetto i lavoratori domestici
che, durante o al termine del periodo di CIGD, siano licenziati per
cessata attività, giustificato motivo oggettivo o licenziamento
collettivo, cessati per scadenza del termine o per recesso dal
contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione o
dimessi per giusta causa a partire dal 14 dicembre 2012, che non
possono accedere al trattamento, di cui all'art. 7 della legge 23
luglio 1991 n. 223 e abbiano diritto all'indennità di
disoccupazione ordinaria o all'ASpI per un massimo di 8 mesi o alla
mini-ASpI, al di là della durata.
- Durata
Per coloro che beneficiano dell'indennità di disoccupazione
ordinaria e dell'ASpI, l'indennità di mobilità in deroga può
essere concessa per un massimo di 4 mesi e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2013, mentre per coloro che usufruiscono del
trattamento di mini-ASpI sarà concessa per il periodo che residua,
ma anche in questo caso non oltre il 31 dicembre 2013.
Se il lavoratore ha beneficiato della cassa in deroga, nei 30
giorni antecedenti il licenziamento, senza computare quello
dell'evento, o la scadenza del termine, o la data di recesso dal
contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione, o
per dimissioni per giusta causa, la domanda di mobilità può essere
inoltrata all'Inps.
La durata massima prevista è di 12 mesi, sommando l'indennità di
disoccupazione ordinaria, l'ASpI, la mini-ASpI e la mobilità in
deroga; per i lavoratori che abbiano 55 anni al momento della
richiesta, il periodo può essere prorogato fino a 18 mesi, purché
la richiesta venga inoltrata alla sede Inps, competente per
territorio, entro 68 giorni dal termine del periodo di
disoccupazione ordinaria, dell'ASpI o mini-ASpI.
Ed ancora, nel 2013 è prevista un'estensione fino ad un massimo di
4 mesi della mobilità in deroga per i lavoratori subordinati,
inclusi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio
mono commessa e i titolari di contratti a tempo determinato,
eccetto i lavoratori domestici, licenziati per cessata attività,
giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo, oppure
cessati per scadenza del termine o dimessi per giusta causa a far
data dal 1° gennaio 2012 dopo aver beneficiato di trattamenti di
CIG in deroga, sempre che siano esclusi dal trattamento di cui
all'art.7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, abbiano goduto del
trattamento di disoccupazione ordinaria per 8 mesi e abbiano
usufruito dell'intervento nel 2012 per un periodo inferiore, ovvero
ne beneficino per intero nel 2013.
La domanda deve essere stata inoltrata alla sede INPS, competente
per territorio, entro 68 giorni dal termine del trattamento di
disoccupazione ordinaria.
- Requisiti soggettivi che deve avere il lavoratore
Requisiti soggettivi che deve possedere il lavoratore
Per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga, al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, i lavoratori devono avere
un' anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui sei di lavoro
effettivo, comprese ferie, festività, infortuni e maternità, così
come previsto dall'art. 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.
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