Tipologie di soggetti che richiedono l’intervento
Tipologia 1: imprese, aziende e datori di lavoro che non hanno i
requisiti di legge per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria, comprese le imprese del settore edilizia.
Tipologia 2: imprese che presentino domande in deroga al termine
della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria,comprese quelle
dell'edilizia.
Per entrambe le tipologie, i datori di lavoro devono aver esaurito
gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge per le sospensioni,
ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, compresi
quelli che scaturiscono dall'applicazione dell'art.3, comma 17,
della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ossia sospensione dal lavoro con
intervento dei fondi bilaterali ovvero dei fondi di
solidarietà.
Il datore di lavoro deve preventivamente verificare la sussistenza
dei requisiti e delle condizioni di accesso agli ammortizzatori
sociali e darne attestazione nella richiesta di CIGD.
In particolare, per quel che concerne la CIGO deve essere
verificato l'effettivo esaurimento del numero totale di settimane
richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto
dall'INPS.
La regione Lombardia precisa che la domanda on line prevede una
dichiarazione specifica, con cui l'istante deve attestare, in
regime di autocertificazione la sussistenza della condizione appena
esposta.
L'eventuale riscontro, in sede di istruttoria, di una condizione
che non coincide con quanto dichiarato, determina la revoca
dell'autorizzazione all'intervento della CIG in deroga e
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 76, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.4452.
Ed ancora, il verificarsi delle condizioni per l'accesso alla
cassa integrazione ordinaria determina l'immediata cessazione del
trattamento di CIGD, anche se precedentemente autorizzata, in base
a quanto stabilito nell'allegato 1 - Modalità applicative
dell'Accordo 2013.
Infatti, i decreti autorizzativi della Regione prevedono una
clausola di "auto-sospensione", che stabilisce la sospensione
dell'autorizzazione al trattamento di CIG in deroga al verificarsi
delle condizioni per l'accesso alla CIGO; dato che ai sensi
dell'art. 5 della Legge n. 164 del 1975, l'accesso alla CIGO deve
essere preceduto da consultazione sindacale, l'azienda che può
accedere alla CIGO dopo l'inizio della CIG in deroga, può avviare
la consultazione sindacale anche contestualmente, fermo restando
che per accedere alla CIGD si deve raggiungere un accordo
sindacale; l'azienda inoltra l'istanza per la CIG in deroga; la
Regione eroga il provvedimento con la clausola di
"auto-sospensione"; la sospensione diventa effettiva ogni volta che
matura un mese intero di CIGO in corrispondenza dell'inizio di un
mese di calendario; l'azienda presenta la domanda di CIGO entro la
scadenza; utilizza tutto il periodo di CIGO richiesto; esaurito il
periodo di CIGO torna ad utilizzare la CIGD nel rispetto
della data di scadenza originariamente autorizzata.
I soggetti che rientrano nella Tipologia 1 possono presentare solo
la richiesta per l' intervento A, salvo le eccezioni di cui sopra,
una volta esaurito l'intervento A e se ricorrono le condizioni,
possono chiedere l'intervento B