Il malaugurato evento relativo all’aborto, all’interno del rapporto di lavoro, è un accadimento gestito in maniera differente a seconda del suo specifico verificarsi. In particolare, la discriminante principale è rappresentata dalla variabile temporale e cioè se l’evento abbia luogo prima o dopo il 180° giorno dall’effettivo inizio della gestazione.
Nel caso in cui l’interruzione di gravidanza abbia a verificarsi prima del 180° giorno si applica sostanzialmente il regime della malattia. Per cui la lavoratrice, che è tenuta a presentare al datore di lavoro la certificazione rilasciata dal medico di base convenzionato, avrà diritto a:
• Trattamento economico di malattia
• Non computabilità dei giorni in questione nel periodo di comporto
Nel caso, invece, in cui l’aborto intercorra successivamente al 180° giorno, esso è, a tutti gli effetti, equiparato al parto. Pertanto, rientrando nel regime dell’evento della maternità, la dipendente avrà diritto a:
• Astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi all’evento
• Indennità economica
In capo al datore di lavoro, in caso di aborto volontario della dipendente, vige il divieto di adibizione della lavoratrice all’espletamento dell’attività lavorativa, la cui inosservanza comporta peraltro importanti sanzioni di natura penale.
Si tenga presente che il recente Collegato Lavoro ha stabilito che nei casi di aborto successivo al 180° giorno, ovvero nell’ipotesi di decesso del bambino alla nascita, le lavoratrici possono decidere la ripresa dell’attività lavorativa in qualsiasi momento. Questo può avvenire purché diano un preavviso temporale di dieci giorni e presentino, inoltre, un doppio certificato del medico specialista che attesti l’idoneità fisica all’effettiva ripresa del lavoro.
Una fattispecie diversa rispetto a quelle fin qui riportate, è rappresentata dalla casistica secondo la quale la dipendente interrompa volontariamente la gravidanza, quindi con il cosiddetto aborto volontario. In questo caso, infatti, nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 194 del 22 maggio 1978 ella non può beneficiare della tutela della lavoratrice madre di cui alla legge 1204/71 e successive.