È l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori a disciplinare l’utilizzo di appositi accertamenti sanitari all’interno del rapporto di lavoro datore/dipendente. Ovviamente, la ragione principale di tali accertamenti risiede in primo luogo nella volontà di verificare la reale esistenza di stati morbosi da parte del lavoratore e scongiurare in questo modo, casi di assenza non giustificata da una situazione di infermità.
Si tratta quindi, per sua natura legislativa, di una verifica funzionale all’effettiva esecuzione della prestazione di lavoro, anche se tale controllo non è esercitato direttamente sul dipendente durante le sue ore di lavoro all’interno dell’azienda.
La norma ha comunque posto il divieto riguardante la possibilità da parte del datore di lavoro di far controllare un dipendente da un suo medico di fiducia per verificare lo stato di malattia che giustifica – o meno – l’assenza dal lavoro. Quindi, detto in altri termini, questo tipo di accertamento sanitario di controllo da parte del datore di lavoro è da considerarsi vietato nei casi riguardanti l’infermità per malattia o infortunio del dipendente.
Tale normativa ha la finalità però di conciliare il diritto alla salute del lavoratore, peraltro garantito dalla Costituzione, con quello del datore di lavoro a ricevere la prestazione dovuta. Inoltre tiene presente anche le ragioni dell’istituto previdenziale che eroga la prestazione di indennità in mancanza di quella lavorativa.
Per questo la legge ha disposto che il controllo può aver luogo solamente per mezzo di un accertamento medicorealizzato dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali, una volta che esso è stato richiesto dal datore di lavoro. Sono quindi gli enti e i soggetti specializzati di diritto pubblico a poter eseguire un accertamento di controllo di tipo sanitario.
Da sottolineare, comunque, che nel caso di assenza del dipendente la richiesta di visita di controllo può essere formulata sin dal primo giorno dell’assenza stessa.
Andando nel dettaglio delle modalità di accertamento sanitario, l’orario di reperibilità del lavoratore entro il quale deve essere effettuata la verifica è espressamente prevista dalla legge e va dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici) di tutti i giorni, compresi i domenicali o i festivi.
Tali fasce orarie, in quanto determinate dalla legge, non possono essere modificate.
Il lavoratore può rifiutare, senza conseguenze, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita medica di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni.
Se l’assenza ingiustificata si potrae anche in sede di seconda verifica medica, l’INPS sospende la metà del trattamento fino al termine della malattia.Se il lavoratore è assente anche alla terza visita fiscale l’INPS sospende qualsiasi erogazione.
Fanno eccezione i periodi di ricovero ospedaliero, di malattia accertati da precedente controllo e i casi di forza maggiore.
Per una panoramica più ampia sull’argomento e informazioni ancora più dettagliate, si faccia riferimento alla Guida riguardante la Malattia nel rapporto di lavoro.