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Ad probationem

Con il termine ad probationem si indica una antica locuzione latina il cui significato è “ai fini probatori“, “ai fini di prova”.

Tale locuzione sta ad indicare una specialità della forma scritta che in determinati casi viene richiesta per la costituzione di negozi giuridici come prova tangibile della formazione dei negozi stessi.

Nella generalità dei casi, in giudizio la legge dà la possibilità che un contratto possa essere provato mediante molti mezzi (es: testimoni).

In alcuni casi invece, come detto prima, la legge richiede la prova scritta, ossia solo medianti documenti ben precisi. Tuttavia la legge deroga tale principio con l’ art. 2725 del codice civile che rinvia all’art. 2724.

E’ ammessa infatti la prova testimoniale se i soggetti riescono a provare che il documento che forniva la prova è stato disperso senza loro colpa.

L’inosservanza di tale forma non inficia la validità dei negozi conclusi.

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