L’addizionale regionale all’Irpef è una quota tributaria aggiuntiva all’IRPEF che, dal 1998, è dovuta alla Regione nella quale il lavoratore dipendente (cittadino italiano) ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno fiscale preso in considerazione.
Per fare un esempio è dovuta alla Regione nella quale il contribuente dichiara il domicilio fiscale nell’eventualità in cui, in quello stesso anno, sia dovuta l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, cioè l’imposta diretta, personale, progressiva e generale, in vigore in Italia e regolata dal T.U. delle imposte sui redditi, rilasciato con Decreto del Presidente delle Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917).
L’addizionale regionale all’Irpef, in particolare, ha preso vita a partire dall’art. 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
Essa viene determinata applicando l’aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L’aliquota dell’addizionale regionale viene fissata da ciascuna regione nell’intervallo compreso tra 0.90 – 1.40%. Un riferimento preciso, puntuale e aggiornato su questi valori ed intervalli può essere comunque reperito all’interno del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nella fattispecie questa quota tributaria aggiuntiva si applica ai contribuenti per cui risulta dovuta l’IRPEF e non è deducibile ai fini di imposta, tassa o contributo.
Trattandosi di un valore legato alla dimensione regionale, l’addizionale viene calcolata – come anticipato – applicando l’aliquota della Regione in cui si risiede al 31/12 dell’anno di riferimento.
L’addizionale regionale è infatti determinata applicando l’aliquota fissata dalla Regione (con dei limiti fissati dalla legge) in cui il contribuente ha la propria residenza, al reddito complessivo correttamente determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. E’ detta “Regionale”, proprio perché varia da Regione a Regione d’Italia.
Ogni Regione italiana (con provvedimento che va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in una data che non vada oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel quale l’addizionale si riferisce) ha – fra le altre – la facoltà di incrementare questa aliquota ma fino ad un massimo di 0,5 punti percentuali; può quindi portarla ad un tetto massimo dell’1,4% (anche se per alcune Regioni, come ad esempio la Puglia, questo tetto massimo arriva anche al 1,70%).