Occorre distinguere l’uso comune del termine e il vocabolo propriamente inteso nei settori della consulenza e del diritto del lavoro.
Nel linguaggio comune l’adolescenza (derivante dal verbo latino adolescere) è il tratto dell’età evolutiva della persona che segna la transizione dallo stato infantile a quello dell’individuo adulto.
In ambito giuridico, per adolescente si intende in particolare il minore di età compresa tra i 15 ed i 18 anni.
In virtù delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria del 2007, gli adolescenti non più soggetti all’obbligo scolastico sono quelli che abbiano compiuto i 16 anni (precedentemente era 15).
L’instaurazione di un rapporto di lavoro con un soggetto appartenente a questa categoria rientra nella disciplina del lavoro minorile per cui si richiedono obbligatoriamente due requisiti: il compimento dell’età minima espressamente prevista dalla legge e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
In caso di cittadino extracomunitario per l’adolescente è ulteriormente obbligatorio il possesso di regolare permesso di soggiorno.
In tema di orario di lavoro, l’adolescente non può superare le 8 ore al giorno, ovvero le 40 ore settimanali e non può essere adibito a lavoro notturno.
Si sottolinea che la fascia protetta per minori di età fino ai 16 anni va dalle 22 alle 6, per gli adolescenti dai 16 anni in su fra le 23 e le 7.
Inoltre, la legge (art. 19, L. n. 977/ 67, così come modificata dal D.L. n. 345/99) individua delle attività espressamente vietate ai giovani adolescenti:
– trasporto di pesi per più di 4 ore nell’arco della giornata;
– lavorazioni a turnazione a scacchiera, ad eccezione di espressa deroga prevista dalla contrattazione collettiva e autorizzazione della DPL;
– lavorazioni potenzialmente pericolose espressamente e puntualmente individuate dall’allegato I del d. lgs. 345/1999.