Prima di addentrarci nel significato e nelle principali conseguenze che l’adozione e l’affidamento comportano all’interno di un rapporto di lavoro, facciamo una breve presentazione dei due istituti in linea generale nell’ordinamento italiano.
Con adozione si intende l’istituto giuridico che consente ad un soggetto (adottante) di trattare in maniera ufficiale un altro soggetto (adottato) come figlio. Quest’ultimo prende anche il cognome dell’adottante.
E’ la Legge 4 maggio 1983 n. 184, art. 27 a disporre che “l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome”.
La stessa Legge, all’art. 184, regolamenta i requisiti necessari sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale (in questo secondo caso lo Stato estero potrebbe porre dei criteri restrittivi rispetto alla nostra legislazione).
L’affidamento familiare è invece un’istituzione dell’ordinamento civile italiano basato su un provvedimento temporaneo. Esso può riguardare bambini e ragazzi fino ai 18 anni di età, italiani o stranieri, che si trovano in situazioni di palese instabilità familiare.
Nel nostro Paese l’affidamento è disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983, modificata poi dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001.
L’adozione e l’affidamento di minori italiani o stranieri sono eventi rispetto ai quali l’ordinamento garantisce un’ampia tutela ai genitori.
Questi eventi che coinvolgono i bambini, infatti, comportano per i genitori adottivi o affidatari il riconoscimento degli stessi istituti legati al rapporto di lavoro che l’ordinamento prevede per i genitori naturali che lavorano.
In caso di adozione o affidamento viene garantito ai genitori il diritto di godere di:
– maternità obbligatoria e relativo trattamento economico per i primi 5 mesi successivi all’ingresso del bambino sia in caso di adozione nazionale che internazionale; in quest’ultimo caso l’astensione può essere anche frazionata per permettere la permanenza all’estero; in caso di affidamento l’astensione obbligatoria ha una durata di 3 mesi;
– congedo di paternità, qualora non sia chiesto dalla madre anche in caso di adozione e affidamento;
– congedo parentale, entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione e affidamento;
– riposi per allattamento;
– congedo per malattia del figlio.
Da quanto evidenziato deriva che nei casi di adozione e affidamento l’ordinamento impone il pieno rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale tra i genitori naturali ed i genitori affidatari o adottivi.
Occorre segnalare che i recenti, importanti interventi operati dal Jobs Act sugli istituti legati al congedo ed alla maternitàtrovano applicazione anche per i genitori adottivi/affidatari. Si rinvia, pertanto, alle apposite sezioni del glossario per la normativa aggiornata.