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Agevolazioni fiscali da lavoro domestico

In seguito alla denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro domestico, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico ed invia trimestralmente al datore di lavoro i contributi da versare.

Tralasciando le modalità di calcolo di tali contributi, va detto che il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi da lavoro domestico per colf o assistenti familiari, può usufruire di agevolazioni fiscali.

Infatti, nel caso si tratti di colf, il datore può dedurre dal proprio reddito, per un importo massimo di € 1.549,37 per anno, i contributi previdenziali obbligatori versati. Per tale scopo quindi è necessario conservare le varie ricevute dei bollettini Inps.

Riportiamo un esempio tratto proprio dal sito dell’Inps:

Retribuzione oraria concordata = € 8,00 per 30 ore a settimana su 6 gg lavorati con vitto e alloggio

Indennità giornaliera di vitto e alloggio 2013 = 5,31 euro Quota oraria: 5,31 x 6 gg : 30 ore = 1,062

Quota oraria di 13a = (8 + 1,062) : 12 = 0,755

Retribuzione oraria effettiva-> 8,00 + 1,062 + 0,755 = 9,81 €

La retribuzione oraria effettiva va sempre indicata, anche nel caso in cui si versi il contributo corrispondente alla 4a fascia.

Se l’orario di lavoro non supera le 24 h a settimana, il contributo orario è legato a 3 diverse fasce di retribuzione; se l’orario di lavoro è invece di almeno 25 h settimanali, il contributo è fisso per le intere ore retribuite.

Aggiungiamo che non è ammesso il trasferimento del carico contributivo da una persona all’altra: se, per esempio, il datore di lavoro ufficialmente è la moglie ma a pagare è il marito, il beneficio fiscale non sussiste nel caso in cui la moglie non paga l’IRPEF per se stessa.

Inoltre va detto che, se si tratta di assistente familiare di persone non autosufficienti, il datore può detrarre dall’imposta lorda, il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza per un importo massimo di € 2.100 per anno.

A tal fine, sono necessari:
– il certificato medico, rilasciato da uno specialista o medico generico, che attesti la condizione di non autosufficienza;
– le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’assistente familiare.

Da ricordare che si può usufruire di tale detrazione solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 €.

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