Le agevolazioni fiscali rappresentano tutto l’insieme di misure stanziate a beneficio dei contribuenti in riduzione del carico fiscale.
L’ordinamento prevede agevolazioni il cui beneficio è legato al possesso di determinate condizioni da parte del contribuente stesso, come le agevolazioni fiscali per spese mediche, sanitarie, assistenziali o per prestazioni socio-sanitarie; agevolazioni fiscali per l’auto, per la casa, per taluni spese contemplate e per ristrutturazioni edilizie.
La normativa fiscale è in continua evoluzione, motivo per il quale cambiano costantemente i termini specifici legati a questo tipo di fattispecie.
Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente le agevolazioni fiscali che incidono direttamente sulla busta paga sono le detrazioni da lavoro dipendente, per coniuge e familiari a carico, per figli a carico.
Con le varie leggi di stabilità, a partire dagli anni 2014, 2015 ed ora anche nell’anno 2016 sono state introdotte, diverse modifiche alle detrazioni fiscali per lavoro dipendente.
La detrazione per lavoro dipendente 2014, 2015 e 2016 in caso di reddito inferiore a 8.000 euro è aumentata di 40 euro e dal 1 gennaio 2014 la detrazione spettante è pari a 1.880 euro;
Sono sostituite integralmente le lettere b) e c) che trattano l’ammontare della detrazione spettante per coloro che hanno un reddito superiore a 8.000 euro (la maggior parte dei lavoratori dipendenti o assimilati, come ad esempio i collaboratori con contratto a progetto;
Viene abrogato il comma 2 che attribuiva una detrazione aggiuntiva se il reddito imponibile si collocava tra i 23.000 euro ed i 28.000 euro.
Le detrazioni Irpef per lavoro dipendente valgono se alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi derivanti proprio da tale tipo di rapporto di lavoro (compreso quello a domicilio, se considerato dipendente), e quelli assimilati come i redditi percepiti dai soci di cooperative o dai titolari di contratti di lavoro interinale, i compensi percepiti in relazione a rapporti di co.co.co., ecc.
La legge di Stabilità 2016 non ha apportato modifiche all’art. 13 del TUIR. Restano quindi in vigore le detrazioni introdotte già a partire dal 1 gennaio 2014.