La lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino ha diritto di godere permessi per allattamentigiornalieri.
Detti permessi giornalieri hanno la durata di:
– un’ora ciascuno, anche cumulabili tra loro, se l’orario di lavoro contrattualmente stabilito è pari o superiore alle 6 ore;
– una sola ora di riposo se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.
I permessi per l’allattamento sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
La durata dei permessi è, invece, ridotta a mezz’ora qualora la lavoratrice madre fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea appositamente istituita dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
In caso di parto plurimo i permessi per allattamento sono raddoppiati.
Le disposizioni relative ai permessi per allattamento si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.
La normativa concede il diritto ai permessi per allattamento per la generalità delle lavoratrici dipendenti, comprese le apprendiste, mentre sono escluse le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari.
I periodi di riposo per allattamento stabiliti per la madre sono riconosciuti anche al padre lavoratore:
– nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
– in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
– nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
– in caso di morte o di grave infermità della madre.
Per quanto riguarda il trattamento economico dei permessi per l’allattamento è prevista un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione spettante per le ore corrispondenti esclusivamente a carico dell’INPS anche se viene anticipato dal datore di lavoro in busta paga.
La retribuzione considerata per il pagamento dell’indennità dei permessi per l’allattamento coincide con la retribuzione percepita nel periodo di paga nel quale si effettuano i permessi diviso il divisore orario previsto dal contratto collettivo; la quota oraria ottenuta deve essere maggiorata con i ratei orari delle mensilità aggiuntive. Il risultato così ottenuto si moltiplica per il numero delle ore di permesso per allattamento usufruite.