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Alloggio

A riguardo va subito detto che vi possono essere due distinti motivi per cui l’alloggio può essere concesso al dipendente: il primo riguarda la dimora quale bene strumentale per lo svolgimento di particolari mansioni (es: portieri, custodi).

Il secondo riguarda una sorta di benefit per il lavoratore che si va ad aggiungere alla normale retribuzione già percepita in denaro.

L’alloggio può essere di proprietà dell’azienda o preso in locazione dal dipendente stesso.

Il valore dell’abitazione, ai fini previdenziali e fiscali, viene considerato imponibile e va calcolato sulla base di determinati criteri (fabbricati concessi in locazione; fabbricati concessi in connessione con l’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso; per fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto).

Si è esenti nel caso in cui il valore dei beni in natura non supera il valore complessivo di € 258,23 annui.

Va in ultimo ricordato che il controvalore in denaro attribuito al bene concorre alla maturazione del TFR.

A margine di tali indicazioni, è interessante sottolineare che non sono rari i casi nei quali i lavoratori usufruiscano o facciano un uso illegittimo di un alloggio aziendale. Possono sussistere in questi casi motivazioni tali da poter portare ad un licenziamento.

Ovviamente di tratta di casistiche che vanno analizzate volta per volta, come pure va ben verificato, in fase di instaurazione del rapporto di lavoro, se sussistano o meno i presupposti per la messa a disposizione di un alloggio fornito dall’azienda.

Anche nel caso di beni demaniali e quindi di assegnazione di un alloggio ad un dipendente pubblico, si tenga presente che la causa più frequente per tale evenienza non è tanto quella di soddisfare un’esigenza abitativa, ma quella di assicurare l’efficienza completa nella prestazione del servizio pubblico, con una adeguata collocazione logistica. Sempre rimanendo in questo campo, l’assegnazione di un alloggio di servizio rientra all’interno dello schema di un rapporto concessorio.

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