Gli ammortizzatori sociali sono degli strumenti a sostegno del reddito a cui si ricorre quando il lavoratore non percepisce o percepisce in misura ridotta la propria retribuzione a causa della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa.
Ricorrono agli ammortizzatori, infatti, quelle aziende in difficoltà a seguito di operazioni di riorganizzazione, ristrutturazione o ridimensionamento.
Negli ultimi tempi, a seguito della negativa congiuntura economica, il Legislatore ha previsto degli ammortizzatori sociali in deroga a cui possono accedere lavoratori dipendenti da imprese che restano esclusi dagli ammortizzatori sociali ordinari.
Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, compresi gli ammortizzatori sociali “in deroga”, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.
Andando nel dettaglio, il ventaglio di ammortizzatori sociali comprende:
Cassa integrazione guadagni ordinaria: indennità economica erogata dall’INPS per integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o lavoranti a orario ridotto. Trattasi di un ammortizzatore sociale a cui l’azienda può ricorrere solo se si trova in determinate situazioni specificate dalla legge, purché trattasi di eventi involontari e transitori. La durata della CIGO è pari a 13 settimane consecutive, prorogabile in casi eccezionali a 52 settimane in un biennio.
Cassa integrazione guadagni straordinaria: trattasi di una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno del reddito di lavoratori sospesi o lavoranti a orario ridotto. Presupposto di questo specifico ammortizzatore sociale è il verificarsi di eventi strutturali, di lunga durata di cui non è prevedibile l’esito. La durata della CIGS è pari a 36 mesi nell’arco di un quinquennio, prorogabili solo al verificarsi di specifiche ipotesi individuate dalla normativa.
Cassa integrazione guadagni in deroga: ammortizzatore sociale in deroga a sostegno di quei lavoratori che non abbiano diritto agli interventi ordinari di integrazione salariale nonché per aver esaurito gli interventi ordinari previsti in caso di sospensione del rapporto di lavoro e in presenza di intervento integrativo degli Enti Bilaterali. Per ciò che invece concerne la durata non può eccedere complessivamente il periodo massimo di 12 mesi, anche se viene stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione.
Cassa integrazione guadagni nel settore edile: ammortizzatore sociale previsto per il settore edile.
Contratti di solidarietà difensivi: ammortizzatore sociale che ha lo scopo di evitare o ridurre l’esubero di personale e contenere i costi del lavoro permettendo la riduzione delle ore di lavoro a fronte di benefici economici per i dipendenti e l’azienda.
Indennità di disoccupazione: è uno strumento che interviene a sostegno del lavoratore che perde il lavoro. Questo ammortizzatore sociale può essere utilizzato in caso di licenziamento, sospensione per mancanza di lavoro, scadenza del contratto e dimissioni per giusta causa.
Mobilità: scopo di questo ammortizzatore sociale è di favorire la rioccupazione di determinate categorie di lavoratori licenziati. Per godere di tale strumento è necessaria l’iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’ufficio regionale del lavoro e un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi maturata nell’ultimo rapporto di lavoro con l’azienda che lo ha messo in mobilità, inoltre sono necessari almeno 6 mesi di effettivo lavoro. La durata della mobilità varia a seconda dell’anzianità lavorativa del licenziato al momento del licenziamento e dell’area geografica in cui è sita l’azienda.
Mobilità in deroga: è stata prevista per il 2011 a fronte di accordi governativi per una durata non superiore ai 12 mesi. Requisito per poter beneficiare de tale ammortizzatore sociale è una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.