Prima di presentare le possibilità relative all’anticipazione, iniziamo col dire che il TFR (Trattamento di fine rapporto), è definito come un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito nel tempo, ponendolo al momento della cessazione del rapporto lavorativo. Esiste dal 1° giugno 1982 ed ha sostituito quella che era l’indennità di anzianità.
Il TFR matura quindi durante lo svolgimento del rapporto di lavoro ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione, che viene rivalutata periodicamente.
Il Trattamento di fine rapporto va corrisposto al dipendente, in ogni caso, quando c’è la cessazione del rapporto (in maniera indipendente dalle motivazioni), fatto salvo la fattispecie di integrale destinazione alla previdenza complementare.
La legge ha sempre previsto ipotesi tassative nelle quali parte del TFR accantonato può essere anticipato nel corso del rapporto. I Contratti Collettivi possono, peraltro, fissare condizioni di miglior favore per l’erogazione di anticipazioni del TFR, ed anche stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle varie richieste. Precedenti normative negavano invece al lavoratore ogni possibilità di procedere con questa richiesta.
Oggigiorno, ciascun prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza del rapporto di lavoro, un’anticipazione del TFR non superiore al 70% cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Si sottolinea che il lavoratore può chiedere un’anticipazione una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
L’anticipazione del TFR nella misura massima del 70% deve essere giustificata dalle seguenti motivazioni:
- spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari;
- acquisto della prima casa per se o per i figli;
- spese durante il periodo di congedo parentale;
- spese durante un periodo di formazione.
Il datore di lavoro può concedere un’anticipazione del trattamento di fine rapporto entro il 10% degli aventi titolo e comunque entro il massimo del 4% del totale del personale dell’azienda.
Si aggiunga inoltre che dal 1° marzo 2015, i lavoratori dipendenti di aziende private (che abbiano più di 6 mesi di servizio) possono farsi liquidare sullo stipendio una parte del TFR, cioè le quote di salario accantonate ogni anno per la liquidazione.
Per fare ciò il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro il modulo per la cosiddetta QUIR (“Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”), che tutti i lavoratori dipendenti privati potranno scegliere di avere – a determinate condizioni – in stipendio.