Con il termine appalto si definisce il contratto attraverso il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio di un committente verso un corrispettivo in denaro.
Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
La disciplina di questa particolare tipologia di contratto, nel regolamentare il rapporto di lavoro, prevede un forte sistema di tutela dei lavoratori.
La normativa di riferimento (D.Lgs. n. 276/03) stabilisce che tutti gli attori coinvolti nel rapporto – committenti, appaltatori, subappaltatori – siano solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori per quanto attiene tutte le obbligazioni che ne derivano, nonché nei confronti degli Enti previdenziali che degli altri Organi eventualmente interessati, permettendo allo stesso tempo al committente o all’appaltatore di potersi in qualche modo salvaguardare da tale responsabilità solidale attraverso il controllo della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali effettuati dal subappaltatore.
E’ importante sottolineare che la posizione debitoria a carico di un soggetto nei confronti degli Istituti non impedisce il rilascio del DURC regolare all’altro soggetto che con lo stesso è solidalmente responsabile.
Per quanto riguarda il rapporto tra appaltatore e subappaltatore, invece, la L. n. 248/2006 stabilisce che la solidarietà si estende anche alle ritenute fiscali e ai premi assicurativi. In merito a tale ultima disposizione, inoltre, è intervenuto il Ministero del Lavoro, che con circolare n. 5/2011 ha esteso la solidarietà per i premi Inail anche al rapporto tra committente e appaltatore.
Sul punto, tuttavia, si segnala come il decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, abbia eliminato la responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di opere o servizi per quanto concerne le ritenute fiscali.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Qualora il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto previsto dalla legge il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.
Il committente è legittimato a recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché non faccia gravare sull’appaltatore le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno.
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto se non autorizzato dal committente.